La Quinta Sezione Penale della Cassazione, con Sentenza n. 7974 resa in esito all´udienza del 19/10/2015, e depositata il 26/02/2016, ha stabilito le condizioni in cui l’amministratore di sostegno può rispondere di abbandono di incapaci.
L vicenda ha preso le mosse dagli addebiti mossi nei confronti di un amministratore di sostegno, chiamato a rispondere del reato di abbandono di persona incapace (la propria assistita) ai sensi dell´art. 591 CP, in quanto aveva omesso di accudirla per un fine settimana. La persona incapace era stata infatti trovata dagli operatori dei VV.FF e dal personale del 118 in precarie condizioni igieniche, priva di cibo e bevande.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente riconosciuto che la funzione dell’amministratore di sostegno è diversa da quella del tutore: l’art. 357 Cod. Civ. prevede infatti in capo alla figura del tutore, tra gli altri, anche l’obbligo della cura della persona, mentre l’art 410, a proposito dell’amministratore non prevede tale compito. Fondamentalmente l’amministratore di sostegno è chiamato a svolgere la funzione di assistenza nella cura degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dell´incapace, con le modalità e le condizioni previste dalla legge.
Fatta questa premessa, la Corte ha pertanto stabilito che se nel decreto di nomina, emanato dal Giudice, non sono previsti altri specifici compiti in capo all´amministratore di sostegno, si dovrà escludere in capo allo stesso la funzione di garanzia rispetto ai beni della vita e alla incolumità dell’incapace.
Questa funzione spetterebbe certamente al tutore o a quegli altri soggetti soggetti (familiari e strutture di ricovero) a cui viene demandato per legge o per contratto di natura privatistica, questo compito.
Alla luce di ciò la Corte, nel caso concreto di cui si è occupata, ha escluso la responsabilità penale dell’amministratore di sostegno perché il fatto non sussiste, trattandosi il reato di abbandono di incapace di un reato proprio.
L vicenda ha preso le mosse dagli addebiti mossi nei confronti di un amministratore di sostegno, chiamato a rispondere del reato di abbandono di persona incapace (la propria assistita) ai sensi dell´art. 591 CP, in quanto aveva omesso di accudirla per un fine settimana. La persona incapace era stata infatti trovata dagli operatori dei VV.FF e dal personale del 118 in precarie condizioni igieniche, priva di cibo e bevande.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente riconosciuto che la funzione dell’amministratore di sostegno è diversa da quella del tutore: l’art. 357 Cod. Civ. prevede infatti in capo alla figura del tutore, tra gli altri, anche l’obbligo della cura della persona, mentre l’art 410, a proposito dell’amministratore non prevede tale compito. Fondamentalmente l’amministratore di sostegno è chiamato a svolgere la funzione di assistenza nella cura degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dell´incapace, con le modalità e le condizioni previste dalla legge.
Fatta questa premessa, la Corte ha pertanto stabilito che se nel decreto di nomina, emanato dal Giudice, non sono previsti altri specifici compiti in capo all´amministratore di sostegno, si dovrà escludere in capo allo stesso la funzione di garanzia rispetto ai beni della vita e alla incolumità dell’incapace.
Questa funzione spetterebbe certamente al tutore o a quegli altri soggetti soggetti (familiari e strutture di ricovero) a cui viene demandato per legge o per contratto di natura privatistica, questo compito.
Alla luce di ciò la Corte, nel caso concreto di cui si è occupata, ha escluso la responsabilità penale dell’amministratore di sostegno perché il fatto non sussiste, trattandosi il reato di abbandono di incapace di un reato proprio.
Documenti allegati
Dimensione: 399,61 KB