Di Alessandra Garozzo su Sabato, 28 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Aliud pro alio, SC: domanda di risoluzione danni possibile anche se suo utilizzo prolungato

Sul filone delle più recenti pronunce in tema di "aliud pro alio" la Suprema Corte di Cassazione ha manifestato anche con la recentissima Sentenza n. 10045 del 2018 una tendenza piuttosto incisiva verso l´ampliamento del detto istituto, facendo leva sul concetto di "funzione", estendendolo anche a quei casi in cui la "res", seppure appartenente al settore merceologico di riferimento, presenti difetti tali da non consentirle di assolvere alla sua funzione naturale o comunque a quelle che le parti abbiano assunto come essenziali ed in quanto tali determinanti ai fini dell´acquisto.
Nel caso sottoposto all´attenzione del Supremo Collegio un uomo, con grave deficit deambulatorio, nel 2004 aveva acquistato una vettura esplicitando al venditore la necessità che sulla stessa venisse montato un sedile girevole per consentirgli una migliore deambulazione.
L´uomo alcuni mesi dopo denunciava la difettosa installazione del sedile nella vettura che successivamente non veniva ritenuta idonea e quindi "circolabile" in sede di revisione.
A questo punto l´uomo si rivolgeva ai Supremi Giudici chiedendo la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno a seguito del diniego dei Giudici territoriali.
Questi ultimi non hanno però accolto le doglianze dell´uomo sul presupposto che la cosa comunque appartenesse al medesimo genere merceologico di riferimento e che fosse stata utilizzata per quattro anni da lui (fatto quest´ultimo che di per sé, puntualizzeranno gli Ermellini, non comporta una tacita rinuncia all´azione).
I Giudici di Piazza Cavour contrariamente a quanto argomentato dai Giudici territoriali, hanno precisato che si configurava nel caso de quo una chiara ipotesi di "aliud pro alio" nonostante l´appartenenza del bene alla medesima categoria merceologica e il suo effettivo utilizzo, ricorrendo tale ipotesi non solo nel caso in cui il bene appartenga ad una diversa categoria ma quando non assolva alle sue funzioni naturali od a quelle ritenute imprescindibili dalle parti riscontrandosi così un´anomalia della cosa consistente proprio nella mancanza delle qualità essenziali o nella mancanza delle qualità promesse.
Naturalmente, hanno puntualizzato i Supremi Giudici, l´essenzialità di una data caratteristica deve essere esplicitata (così come accaduto nel caso di specie) dall´acquirente al momento della compravendita al fine di poter escludere l´accessorietà dell´elemento valorizzandone la necessità.
Ciò detto, il Supremo Collegio ha accolto le doglianze dell´uomo cassando con rinvio la Sentenza impugnata.
Si allega Sentenza.
Alessandra Garozzo.
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