Di Redazione su Giovedì, 28 Dicembre 2017
Categoria: Interventi e Opinioni

Sentenza Demitry applicabile anche a Dell´Utri, Di Pisa: "Condivisibile richiesta Procura di sospensione della pena"

La Corte di Giustizia Europea, alcuni mesi fa, dichiarò illegittima la condanna di Bruno Contrada condannando l´Italia a risarcire l´ex numero due del SISDE. Sostennero i magistrati a fondamento della loro pronuncia, che Contrada non avrebbe potuto essere condannato per il reato di concorso in associazione mafiosa in quanto, all´epoca della condotta a lui contestata, tale reato non era sufficientemente tipizzato; cosa che avvenne soltanto nel 1994 con la nota sentenza Demitry che stabilì le caratteristiche del concorso esterno in associazione mafiosa.

Essendo pertanto stato condannato Contrada per fatti avvenuti fino al 1992, lo stesso non poteva essere condannato per tale reato dato che i fatti a lui contestati non erano coperti dalla citata sentenza Dimitry.

Ma cosa dice questa sentenza ? La sentenza Demitry, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 5. 10. 1994, intervenne a seguito del contrasto insorto nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, sul tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Vediamo quindi quale era la giurisprudenza prima dell´intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con la sentenza della Sez. I n.659, del 27 novembre 1968 n.1659, la Corte di Cassazione, individuava la figura del concorrente esterno in chi, pur non essendo membro dell´associazione, cioè non aderendo consapevolmente e volontariamente all´organizzazione criminale, tuttavia contribuisce all´associazione mediante un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l´affermarsi e facilitandone l´operare, conoscendone l´esistenza e le finalità e avendo coscienza del nesso causale del suo contributo.

Secondo invece la sentenza della sez .I della stessa Corte del 13 giugno 1987, i giudici, affrontando il tema della configurabilità del concorso esterno nell´associazione criminale, affermavano che il concorso esterno nella associazione mafiosa deve consistere in un apporto obiettivamente adeguato e diretto a rafforzare o a mantenere in vita l´associazione criminosa, con la consapevolezza e la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi dell´associazione a delinquere, per cui il concorso non sussiste quando il contributo è dato ai singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e il soggetto persegua fini suoi propri in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie della associazione.

La sentenza del 4 febbraio 1988, della stessa I sezione della Cassazione, nell´ammettere la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, poneva l´accento sulla episodicità della condotta dell´estraneo il quale, al di fuori della struttura organica dell´associazione, deve limitarsi ad una occasionale prestazione di un singolo comportamento "non privo di idoneità causale per il conseguimento dello scopo, che costituisca autonoma e individuale manifestazione di volontà criminosa e si esaurisca nel momento della sua espressione perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti di tempo e di efficacia" Dello stesso tenore sono le sentenze della sezione I del 23 novembre 1993, del 15 giugno 1992, del 31 agosto 1993 e del 16 giugno 1994.

La sentenza poi del 23 agosto 1994, pur ammettendo la possibilità del concorso esterno nel reato associativo, sosteneva peraltro che "il concorrente eventuale deve porre in essere una condotta obiettivamente dimostrativa quanto meno della sua disponibilità a partecipare all´associazione e coerente con le peculiari finalità della medesima e, sotto il profilo morale, deve avere agito con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e allo scopo di realizzare il particolare programma delinquenziale, laddove i motivi personali che costituiscono la causa psichica della sua zione sono del tutto irrilevanti".

Come può rilevarsi da questo breve excursus sussistevano due indirizzi della Suprema Corte che, pur riconoscendo la configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo, tuttavia lo modulavano in maniera diversa all´interno delle relative motivazioni.

Le Sezioni Unite, ponendo fine al suddetto contrasto giurisprudenziale, con la sentenza del 5.10.1994, nota dal nome del ricorrente, come sentenza Demitry, hanno affermato che è configurabile il concorso esterno in associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso forniscano- sia pure mediante un solo intervento- un contributo all´associazione mafiosa tale da consentire a quest´ultima di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi.

I magistrati infatti, ritennero la sussistenza del concorso esterno nella associazione camorristica capeggiata da Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, nella condotta di Giuseppe Demitry che aveva svolto una attività di intermediazione tra il giudice Vito Masi e il Galasso per l´"aggiustamento" di un processo penale a carico dei membri del sodalizio criminoso.

Il 1° luglio 2014 la I sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Marcello dell´Utri. Nella motivazione la Corte ribadisce, conformemente all´indirizzo delle Sezioni Unite, sopra riportato, che assume le vesti di "di concorrente esterno il soggetto che non inserito stabilmente nell´organigramma della associazione e privo dell´affectio societatis, fornisce un concreto ,specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi una effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell´associazione o, quantomeno, di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso".

La situazione che ha portato la Corte di Giustizia Europea a dichiarare la illegittimità della condanna riportata da Bruno Contrada potrebbe essere analoga alla posizione di Marcello Dell´Utri che sta scontando la pena di 7 anni di reclusione inflittagli dalla giustizia italiana per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e che è stato condannato per fatti avvenuti fino al 1992 e quindi non coperti dalla sentenza Demitry del 1994.

Nel corso del processo di revisione, che si svolge dinanzi la Corte di Appello di Caltanissetta, il Procuratore Generale ha chiesto per Dell´Utri la sospensione della pena avuto riguardo proprio alla pronuncia della Corte di Giustizia europea che ha dichiarato illegittima la sentenza pronunciata per lo stesso reato nei confronti di Bruno Contrada.

* scritto da Alberto di Pisa e pubblicato su siciliainformazioni 27 dicembre 2017