Inquadramento normativo: art. 337 quater c.c.
Affidamento esclusivo: è un istituto dal carattere eccezionale e consiste nell'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori; può essere disposto qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In tali situazioni il diritto alla bigenitorialità viene sacrificato a tutela degli stessi figli, in quanto si versa in situazioni limite, nelle quali l'affidamento condiviso si rivelerebbe pregiudizievole per gli stessi.
La legge non elenca le circostanze o i presupposti che rendono legittimo l'affidamento esclusivo, rimettendo la decisione sul caso concreto al giudice.
È merito della giurisprudenza aver fissato alcuni criteri (in presenza dei quali è legittimo ricorrere all'istituto) nonché ad aver creato una vera e propria casistica delle situazioni che giustificano l'affidamento esclusivo.
Criteri: l'affidamento esclusivo è disposto quando cumulativamente:
- vi sia un oggettivo pregiudizio nella applicazione della regola generale dell'affido condiviso;
- uno dei genitori sia inidoneo o incapace a prendersi cura del minore.
Questo secondo criterio, generico e vago, si è concretizzato nell'ampia casistica analizzata negli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Casistica: gli innumerevoli casi analizzati dalla giurisprudenza – e che hanno portato a pronunce di affido esclusivo – possono essere catalogate nelle quattro macro aree sotto elencate.
Circostanze riguardanti la prole: l'affidamento esclusivo può essere disposto allorquando il minore:
- sin dai primi giorni di vita, ha vissuto con uno dei genitori, e l'altro si è allontanato spontaneamente dal nucleo familiare e dimora in altro comune distante;
- manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori;
- manifesti una radicata e persistente avversione verso un genitore, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
- ascoltato dal giudice, spieghi i motivi per i quali preferisce essere affidato ad un solo genitore.
Circostanze riguardanti il genitore: l'affidamento esclusivo può essere disposto allorquando il genitore:
- sia tossicodipendente o versi in dipendenza da alcool;
- affermi convinzioni discriminatorie e offensive, manifestando un notevole disprezzo per omosessuali e "diversi";
- risulti essere di assai cattiva condotta morale e civile;
- presentì un carattere violento, manifestando perduranti problematiche di aggressività;
- manifesti una incapacità di controllo e impulsività dell'agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia;
- abbia subito condanne penali per reati gravi;
- abbia usato violenza nei confronti dell'altro genitore alla presenza dei figli;
- costantemente chieda ospitalità a parenti ed amici, essendo privo di una propria abitazione.
Circostanze riguardanti il comportamento del genitore verso la prole: l'affidamento esclusivo può essere disposto allorquando il genitore assume atteggiamenti pericolosi per la serenità della prole e, in particolare, quando:
- induce o costringe il minore a duplicare con lui ogni sua condotta tenuta presso l'altro genitore (es. due turni scolastici, due attività sportive, due diete alimentari), così arrecando al figlio traumi e pregiudizi d'ordine psicologico presuntivamente irreversibili
- sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena, in ragione delle sue cure eccessive e patologiche;
- utilizzi violenza sui figli;
- allontani, in ragione della sua personalità manipolativa, fisicamente e psicologicamente, i figli dall'altro genitore, realizzando un'alienazione parentale;
- non si sia costituito nel giudizio di separazione e pertanto, non abbia rivendicato il suo diritto ad esercitare il suo ruolo genitoriale né abbia chiesto l'affido condiviso.
Circostanze riguardanti il rapporto tra genitore e figli: l'affidamento esclusivo può essere disposto allorquando il genitore si disinteressi dei figli e, segnatamente, quando:
- costantemente violi le modalità relative all'esercizio del diritto di visita;
- sia totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
- non presenzi durante i momenti significativi per dell'esistenza del pargolo (quali la nascita ed il battesimo) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale.
Esclusioni: si può disporre l'affidamento congiunto nei casi in cui il genitore:
- abbia una relazione omosessuale, qualora tale relazione non turbi lo sviluppo psicofisico del figlio;
- svolga una attività lavorativa moralmente discutibile, qualora tale circostanza non turbi lo sviluppo psicofisico del figlio;
- sia in carcere per reati non gravi;
- aderisca ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica;
- segua una cura metadonica, a scopo unicamente preventivo e cautelativo;
- affidi con assiduità le cure del figlio in tenerissima età alla nonna e sia poco presente nella vita del figlio, sempre che non si accerti una sua incapacità nel ruolo genitoriale.
Focus: l'affido condiviso può essere stabilito se i due genitori risiedono in due città diverse, anche molto distanti tra loro; detta distanza può incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. In ogni caso, è sempre necessario valutare se il figlio subisca pregiudizio per frequentazione scolastica della prole.
Modalità: in mancanza di indicazioni legislative, dovrà essere il giudice, nel caso di affidamento esclusivo, ad indicare le modalità e la frequenza del diritto di visita del genitore non affidatario, disponendo, se necessario per l'interesse e la salute psicofisica del minore, la presenza di un operatore dei Servizi Sociali durante gli incontri tra il genitore e il figlio minore.
Responsabilità genitoriale: il genitore non affidatario, nel caso di affido esclusivo non perde la titolarità della responsabilità genitoriale (questa perdita è prevista nel caso di affidamento superesclusivo, istituto di creazione giurisprudenziale), ma ne risulta modificato il suo esercizio.
È il genitore affidatario ad esercitare in via primaria la potestà genitoriale, ma deve favorire il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, garantendo il diritto di visita (con i tempi e le modalità stabilite dal giudice) all'altro coniuge , il quale deve comunque partecipare alle decisioni più importanti dei figli ed ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse
In definitiva, il genitore non affidatario viene estromesso sono dalle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, ossia quelle scelte riguardanti il normale evolversi della quotidianità dei figli che non incidono su aspetti rilevanti della loro vita.