Con l'ordinanza n. 15727 dello scorso 11 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di una domanda di disconoscimento di paternità avanzata da un padre ha precisato che in tema di azione di disconoscimento di paternità, grava sull'attore la prova della conoscenza dell'adulterio, che si pone come dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione; l'attore può avvalersi del principio di non contestazione, che opera anche in materia di diritti indisponibili; in tal caso, tuttavia, non si esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell'interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone, non possa rilevare dagli atti l'esistenza di un'eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l'azione inammissibile.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla domanda di disconoscimento di paternità proposta, nel luglio del 2012, da un uomo nei confronti della moglie e della figlia.
Il Tribunale di Bari respingeva la domanda, considerandola intempestiva, in quanto proposta oltre il termine annuale di decadenza dell'azione, di cui all'art. 244 c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013.
La Corte di Appello di Bari riformava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che l'azione doveva ritenersi ammissibile, in quanto la conoscenza in maniera certa dell'adulterio della moglie era intervenuta per il marito soltanto nel mese di novembre dell'anno 2011 allorché era stata eseguita la valutazione sulla compatibilità genetica tra il medesimo e la minore presso un laboratorio di analisi; a partire da quel momento, tutte le parti – ivi compreso il Curatore speciale della minore – avevano tenuto una condotta acquiescente; dagli atti era inoltre emerso che nel settembre 2011 la moglie aveva confessato al marito l'esistenza di una relazione extraconiugale con un altro uomo dal mese di marzo sino al mese di giugno 2011.
Ricorrendo in Cassazione il Curatore speciale della minore si doleva per aver la Corte di Appello erroneamente affermato che il giorno in cui il padre aveva acquisito certezza sull'incompatibilità genetica tra lui e la figlia, coincidesse con la data in cui lo stesso, al fine della decorrenza del dies a quo per l'azione di disconoscimento della paternità, aveva avuto certa conoscenza dell'adulterio della moglie, sebbene l'attore non avesse mai allegato che la confessione dell'adulterio da parte della moglie fosse stata coeva e/o successiva a quella data.
La Cassazione non condivide la censura formulata.
In punto di diritto si specifica che in tema di azione di disconoscimento di paternità, grava sull'attore la prova della conoscenza dell'adulterio, che si pone come dies a quo del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione.
In tale onere probatorio, è possibile avvalersi del principio di non contestazione, che opera anche in materia di diritti indisponibili; in tal caso, tuttavia, non si esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell'interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone, non possa rilevare dagli atti l'esistenza di un'eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l'azione inammissibile; ove tale termine non risultasse, il giudice dovrà considerare senz'altro l'azione ammissibile, senza imputare all'attore le conseguenze del non avere egli stesso offerto mezzi di prova al riguardo.
In relazione a quale sia il termine di decadenza rilevante, si è precisato che il termine annuale di decadenza decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica, sul rilievo che un differimento a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è predisposta.
Ne deriva che il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione è correlato ad un evento che pone il presunto padre in condizione di valutare se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda di cui all'art. 235 c.c., ed al contempo garantisce sufficientemente, in ragione di tale congruità, l'interesse del minore alla certezza del suo status
Occorre, tuttavia, ottenere l'acquisizione certa della conoscenza di una relazione o comunque di un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere; è inoltre necessario che tale conoscenza sia connessa all'idoneità dell'adulterio stesso a determinare la nascita del figlio.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte d'appello si è attenuta a detti principi di diritto, avendo rilevato che, a fronte del dato certo rappresentato dal referto del laboratorio di analisi del novembre 2011, non era emerso alcun contrario elemento relativo ad una conoscenza anteriore da parte del marito dell'adulterio della moglie: la Corte d'appello, pertanto, ha rilevato che difettava la prova di una datazione della conoscenza qualificata dell'adulterio della moglie, in capo al marito, anteriormente ai risultati degli esami del novembre 2011.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.