Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 25 Ottobre 2019
Categoria: Famiglia e Conflitti

Adozione mite, no della Cassazione: “Va abolito qualsiasi rapporto con la mamma immatura”

Con l'ordinanza n. 27206 depositata il 23 ottobre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha rigettato la richiesta di una mamma che chiedeva l'applicazione dell'adozione mite, evidenziando come tale istituto – che lascia aperta la possibilità di una prosecuzione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine – può essere disposto nei soli casi in cui l'interruzione totale di detti rapporti avrebbe ripercussioni negative sullo sviluppo del minore.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso proposto dalla Procura della Repubblica affinché fosse dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina.

L'istanza traeva origine dal comportamento della mamma, inidonea ad esercitare la funzione genitoriale per il suo difficile vissuto personale, che ne aveva compromesso le capacità affettive e la rendeva del tutto incapace di realizzare un concreto e stabile progetto di vita con un partner. La donna, inoltre, si era anche mostrata poco propensa a instaurare un rapporto con la figlia, in quanto si era allontanata dalla comunità presso la quale i Servizi sociali avevano disposto il suo inserimento e aveva contravvenuto alle relative prescrizioni, non presentandosi agli incontri con gli esperti o adducendo giustificazioni non credibili. 

A seguito di questi comportamenti, gli esperti assistenti sociali ritenevano come qualsiasi avvicinamento tra la figlia e la mamma potesse essere negativo, compromettendo la crescita della bambina, nonostante la disponibilità manifestata dalla madre, tenuto conto che i tempi lunghi di maturazione degli adulti non sono compatibili con quelli dei bambini.

Alla luce di tanto, sia il Tribunale dei minori che la Corte di Appello di Torino dichiaravano lo stato di adottabilità della minore.

Avverso la decisione, proponeva ricorso per Cassazione la mamma: gli Ermellini, accogliendo il ricorso, evidenziavano come i giudici di merito non avessero indicato i fatti specifici dimostrativi dello stato di abbandono, argomentando solo genericamente in ordine all'inadeguatezza genitoriale della donna e agli interventi di sostegno realizzati per rimuovere le situazioni di difficoltà e disagio in cui essa versava.

All'esito del giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte d'appello di Torino, confermava il giudizio di incapacità genitoriale della madre.

Ricorrendo nuovamente in Cassazione, la donna denunciava l'omesso omesso esame di fatti decisivi, inerenti la positiva evoluzione del percorso personale intrapreso, ai fini del recupero della capacità genitoriale.

In seconda istanza si doleva perché la decisione impugnata non aveva disposto l'adozione in casi particolari o l'adozione mite.

La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente.

La Corte evidenzia come la Corte torinese, con ragionamento ineccepibile e valutazione insindacabile in sede di legittimità, abbia evidenziato il totale disinteresse della mamma nei confronti dei figli, anteponendo di continuo le proprie esigenze personali e i propri progetti di convivenza con uomini diversi.

L'esame compiuto dai giudici di merito ha fatto emergere con chiarezza l'insussistenza di alcun favorevole segnale prognostico circa la possibilità di costruzione o di recupero delle competenze genitoriali della ricorrente, la cui storia personale di deprivazione materiale ed affettiva le ha impedito di accedere proficuamente a un percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità.

Alla luce di tanto, correttamente la recisione del legame con la famiglia di origine è stata valutata solo in extrema ratio, non essendo nel caso di fattibile altra soluzione idonea ad assicurare il benessere e una prospettiva di positivo sviluppo psicofisico del minore.

Da ultimo, la Corte rigetta anche la richiesta di applicazione dell'adozione mite, posto che tale istituto – che lascia aperta la possibilità di una prosecuzione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine – può essere disposto nei soli casi in cui l'interruzione totale di detti rapporti avrebbe ripercussioni negative sullo sviluppo del minore: con specifico riferimento al caso di specie, invece, è stato accertato che tale interruzione garantisce nella maniera più assoluta la bambina, permettendole di raggiungere una stabilità affettiva da ricercare altrove.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso con compensazione delle spese. 

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