Di Redazione su Sabato, 04 Giugno 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Accesso e privacy, mancata integrazione contraddittorio determina annullamento sentenza

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza 16 maggio 2016 n. 1978.
In accoglimento del motivo di appello ritualmente proposto dalla ricorrente, il Giudice di II Grado ha richiamato la propria giurisprudenza, alla cui stregua nel giudizio sull´accesso a documenti che coinvolgano aspetti di riservatezza di un altro soggetto, sono considerati controinteressati in senso tecnico coloro ai quali si riferiscono i documenti richiesti; pertanto, il ricorso
deve essere notificato a tutti i controinteressati e la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado determina l´annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice (cfr. Cons. Stato, IV, n. 4308/2014; VI, n. 2780/2011; n.3323/2006; n. 6012/2000).
L´art. 116, comma 1, cod. proc. amm., ha continuato il Collegio, attribuisce ora rilevanza a tale posizione di controinteresse, prevedendo che la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nel documento del quale si richiede l´accesso facultizzi la parte a gravare l´eventuale provvedimento ostensivo, o a resistere nel giudizio intentato dal richiedente in sede di diniego.
E siccome dagli atti non emergeva che AGCom avesse provveduto ad attivare un contraddittorio nel corso del procedimento attivato con l´istanza di accesso, ma che, invece, i soggetti potenzialmente controinteressati all´ostensione e alla copia dei documenti, diversi da Telecom, non erano stati chiamati nel giudizio di primo grado sull´accesso, in applicazione dei principi desumibili dall´art. 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, dall´art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, e dall´art. 116, cod. proc. amm., il motivo in esame è stato ritenuto fondato.
Da ciò l´accoglimento dell´appello, con annullamento della sentenza appellata e rimessione della causa al primo grado, ai sensi dell´art. 105, cod. proc. amm..
SEgue Sentenza
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