Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 06 Ottobre 2021
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Accertamento tributi locali: è legittima la firma stampata elettronicamente?

Riferimenti normativi: Art.1, comma 87, L.n.549/1995 - D.Lgs.n.267/2000

Focus: La sottoscrizione dell'avviso di accertamento di tributi locali, prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, non in forma autografa ma sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento suscita dubbi sulla legittimità dell'atto stesso. Dubbi che sono stati fugati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Principi generali: Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati la firma autografa, prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28.12.1995 n. 549, è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.Tale principio, affermato più volte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sentenza n.30052/2018; Cass. ordinanza n.25293/2019) è stato ribadito con la sentenza della Suprema Corte n. 2181/2020

Nel caso di specie una società ha fatto ricorso al giudice di legittimità per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania nella controversia relativa ad un avviso di accertamento per imposta di pubblicità dell'anno 2010, notificato alla ricorrente dalle imprese di gestione del servizio di accertamento e riscossione tributi del Comune di Benevento. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'impugnato avviso disattendendo le eccezioni sollevate dalla ricorrente per sostenere il contrario.

La società ricorrente, tra gli altri motivi del ricorso, lamentava l'inosservanza, da parte dell'ente locale, delle regole sulla sottoscrizione contenute nel D.Lgs. n. 267/2000, poiché l'avviso di accertamento impugnato risultava essere sottoscritto "a stampa" e non "in forma autografa" e in assenza di un apposito provvedimento dirigenziale che identificasse il responsabile. Il giudice di legittimità ha ritenuto infondato il rilievo mosso dalla società ricorrente per i seguenti motivi: la Corte Suprema ha richiamato l'art.1, comma 162, L. n.296/2006 (in vigore dall'1/1/2007), il quale prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo". Sebbene la citata disposizione sia molto chiara si deve tener conto dell'art. 1, comma 87, della legge 549/1995, secondo il quale "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati".

La Corte ha chiarito che quest'ultima è una norma speciale, non abrogata, e che "a garanzia del contribuente e della trasparenza dell'azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale". La stessa ha sottolineato che, in via interpretativa, la norma può ritenersi valida anche nell'ipotesi di gestione dell'avviso di accertamento da parte di un concessionario e, in questo caso, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del concessionario persona fisica, del rappresentante legale del concessionario persona giuridica o del soggetto che il concessionario abbia nominato "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo".

Considerato ciò, la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo valido l'atto impugnato perché "l'avviso di accertamento è stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art.1, comma 87, dall'amministratore unico di una delle società concessionarie del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo afferente pubblicità ed affissioni, in forza di una convenzione sottoscritta con il Comune di Benevento". 

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