Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 17 Ottobre 2020
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio, compensi: si applicano le tabelle relative ai procedimenti di istruzione preventiva

Con l'ordinanza n. 21535 dello scorso 7 ottobre, la II sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una richiesta di liquidazione dei compensi maturati per un'attività legale svolta in una procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art. 445 bis c.p.c., ha escluso che la relativa liquidazione potesse seguire i parametri stabiliti per i giudizi ordinari e sommari.

Si è difatti ritenuta corretta l'applicazione della tabella n. 9 inerenti i procedimenti di istruzione preventiva e si è specificato che "stante la natura di atto d'istruzione preventiva, non v'è ragione alcuna per ricondurre - ai fini della tassazione del compenso al difensore secondo la tariffa forense - la procedura disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c., nell'ambito dei giudizi contenziosi".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da due legali, volta ad ottenere il compenso per l'attività svolta in una procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art. 445 bis c.p.c..

Secondo i ricorrenti, l'opera professionale prestata nell'ambito del summenzionato procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio era da compensare con i parametri di cui al n. 2 della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, ossia quella per i giudizi ordinari e sommari avanti il tribunale per lo scaglione di valore compreso tra 5.201 Euro e 26.000 Euro; alla luce di tanto, chiedevano un importo pari ad euro 4.427,77. 

Nel giudizio, instaurato ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. e dell'articolo 28 della legge n. 794 del 1942, si costituiva il cliente, opponendosi alla domanda avanzata e denunciando l'incongruità del compenso richiesto : a sostegno delle proprie pretese evidenziava come – essendo il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. qualificato come procedimento d'istruzione preventiva – doveva trovar applicazione la tariffa ex n. 9 della tabella ossia quella prevista per i procedimenti di istruzione preventiva.

Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda proposta dai professionisti nella misura richiesta pari a euro 4.427,77.

Il cliente proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché della regola della tariffa forense di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014.

A tal fine il ricorrente evidenziava come il giudice dauno aveva utilizzato parametri erronei per la quantificazione del compenso, poiché non pertinenti alla natura del procedimento giudiziale patrocinato.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate del ricorrente. 

La Corte ribadisce che , stante la natura e funzione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il compenso deve esser liquidato secondo i parametri pervisti per i procedimenti afferenti l'istruzione preventiva e, non già, secondo i parametri pervisti per i giudizi ordinari o sommari avanti il Tribunale.
Il procedimento di cui all'articolo 445 bis c.p.c., infatti, ha natura di un tentativo obbligatorio di conciliazione mediante l'espletamento di un accertamento di valenza squisitamente tecnica che le parti non abbiano contestato nei suoi risultati, senza che risulti instaurato alcun contenzioso che richieda un intervento del Giudice; diversamente, nel caso di contestazione delle risultanze dell'accertamento tecnico si prende atto che la conciliazione non è risuscita ed alle parti è consentito dar avvio al procedimento in sede contenziosa.

Ne deriva che, stante la natura di atto d'istruzione preventiva, qualora non sia proposta alcuna contestazione ai risultati dell'accertamento, non v'è ragione alcuna per ricondurre - ai fini della tassazione del compenso al difensore secondo la tariffa forense - la procedura disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c., nell'ambito dei giudizi contenziosi.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata, nel richiamare l'importo richiesto nel ricorso introduttivo depositato dai resistenti, abbia liquidato il compenso dovuto secondo i parametri forensi di cui alla tabella 2 del D.M. n. 55 del 2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari avanti il Tribunale per l'indicato scaglione di valore del procedimento. Diversamente, in ragione della natura di istruzione preventiva del procedimento patrocinato, ove non vi era stata contestazione, si sarebbe dovuta applicare la tabella n. 9 inerenti i procedimenti di istruzione preventiva.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'appello di Foggia in diversa composizione.

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