Di Redazione su Mercoledì, 11 Gennaio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Accertamento natura professionale malattia: non è accertamento a sé stante.

Sull´argomento della malattia professionale, e della sua configurazione in maniera separata rispetto al diritto al risarcimento, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 25551 del 2016, depositata in data 13 dicembre.
Il Supremo Collegio ha precisato che non è possibile, difettando il presupposto dell´interesse ad agire, richiedere una pronuncia di accertamento, con efficacia di giudicato, circa la natura professionale di una malattia, in vista di eventuali futuri aggravamenti.
Fatto
Il caso culminato nel pronunciamento della Cassazione ha tratto origine da quanto accaduto ad una lavoratrice, che aveva contratto una malattia da sindrome depressiva ansiosa reattiva a disturbo post-traumatico da stress, per la quale era riuscita ad ottenere dal datore di lavoro, ossia da parte del Ministero della Difesa, un cospicuo risarcimento del danno biologico, addirittura in misura maggiore rispetto a quanto previsto dal perito nominato ai fini della valutazione del danno.
La donna, nonostante ciò, aveva ritenuto necessario, anche ai fini della richiesta di un eventuale futuro aggravamento, che venisse dichiarata la natura professionale della malattia a prescindere dal profilo monetario.
Tale richiesta, respinta sia in primo che in secondo grado, è stata disattesa anche dai Giudici Supremi, chiamati dalla lavoratrice a pronunciarsi a questo proposito.
Le ragioni della decisione
I Giudici del "Palazzaccio" non hanno accolto alcuno dei motivi di ricorso, reputando che il rischio di duplicazione del risarcimento, ritenuto inesistente dalla ricorrente, fosse stato, invece, giustamente ravvisato dalla Corte di merito. Con riferimento alla sussistenza o meno dell´interesse ad agire della ricorrente e all´eventuale futuro risarcimento, i Supremi Giudici hanno richiamato la sentenza n. 336/98, secondo la quale, come accennato nell´incipit, «non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell´infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo configurabile [...] una questione pregiudiziale di cui ai sensi dell´art. 34 c.p.c. possa chiedersi l´accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall´esito della domanda principale».
Per i motivi su detti il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso.
Sentenza allegata.


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