Di Rosalia Ruggieri su Lunedì, 27 Maggio 2019
Categoria: Medici e Sanitari

Accertamenti tecnici irripetibili, SC: “Lo sono quelli medici, se sono opinabili le linee guida da seguire”

Con la sentenza n. 22101 dello scorso 18 aprile, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un dentista che lamentava la violazione delle norme sul giusto procedimento per non esser stato convocato all'accertamento tecnico irripetibile condotto dal consulente del PM; si è, difatti, specificato che "ogni qual volta l'accertamento demandato al consulente tecnico riguarda la verifica di parti dell'organismo soggette a modificazione, nel caso di dubbia selezione delle raccomandazioni cliniche di riferimento, ritenute pertinenti rispetto al quadro clinico del paziente, bisogna propendere per il carattere irripetibile dell'accertamento tecnico sul paziente in vita, in modo da favorire l'immediata apertura del contraddittorio scientifico,".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un dentista accusato del reato di cui all'art. 590 c.p., in quanto, per negligenza, imprudenza e imperizia, aveva eseguito con manovra incongrua l'avulsione radicolare dell'elemento dentario nei confronti di un paziente, cui erano conseguiti danni irreversibili.

Nel corso delle indagini, quando il sanitario aveva già assunto la formale qualifica di soggetto sottoposto ad indagini, il consulente tecnico del pubblico ministero convocava il paziente presso il proprio studio, per l'inizio delle attività consulenziali, senza informare l'indagato e permettere alla propria difesa di partecipare all'accertamento. 

Sia il Tribunale di Taranto che Corte di Appello di Lecce condannavano il medico, rigettando l'eccezione difensiva del sanitario, che si doleva per il mancato rispetto delle garanzie di contraddittorio imposte dall'art. 360 c.p.p.. a fronte di atto irripetibile.

Secondo i giudici di merito, infatti, la verifica sul paziente posta in essere dal CTU, rientrava nell'ambito dell'art. 359 c.p.p., trattandosi di accertamento ripetibile: a tale conclusione si giungeva in virtù del fatto che il paziente era stato visitato a circa cinque mesi di distanza dai fatti, allorquando le lesioni patite erano già guarite e si era già concluso il processo fisiologico successivo all'estrazione del dente.

Ricorreva in Cassazione il sanitario, deducendo la violazione dei principi comunitari in tema di giusto processo e delle norme procedurali in tema di accertamenti tecnici irripetibili: secondo il ricorrente, l'accertamento, trattandosi di lesioni fisiche, doveva essere effettuato con le garanzie del contraddittorio, soprattutto perché lo stato della lesione intraorale era soggetto fisiologicamente a continua modificazione e poteva manifestarsi anche a distanza di mesi, rispetto al presunto innesco causale, considerata la lenta guarigione delle lesioni verificatesi all'interno della bocca.

Alla luce di tanto, il ricorrente rilevava che gli accertamenti, assumendo il carattere dell'irreperibilità, dovevano essere compiute con le garanzie previste dalla legge, vieppiù in considerazione del fatto che il consulente del pubblico ministero aveva basato le proprie valutazioni sull'esame obiettivo del paziente avvenuto in assenza dell'imputato.

La Cassazione condivide le argomentazioni del dentista. 

Premessa la giurisprudenza di legittimità sul tema della ripetibilità degli accertamenti, i Supremi Giudici evidenziano che il carattere irripetibile, o meno, dell'accertamento tecnico deve essere apprezzato tenendo conto delle concrete caratteristiche della verifica consulenziale di cui si tratta, considerando anche la possibilità, o meno, che l'accertamento venga ripetuto nel tempo in condizioni di effettiva parità tra le parti.

In particolare, ove l'accertamento tecnico riguardi la verifica del quadro clinico presentato del paziente in vivo, a seguito dell'errato operato del medico che ha innescato il fenomeno lesivo, sussiste un margine di opinabilità, che si aggiunge alla fisiologica evoluzione e modificazione che caratterizza i diversi distretti dell'organismo umano: difatti, nei procedimenti a carico dell'esercente la professione sanitaria viene in considerazione l'impiego di saperi extragiuridici che involgono la preliminare selezione delle linee guida ovvero delle buone pratiche pertinenti rispetto al caso in esame, che assurgono a parametro di valutazione dell'operato del medico.

Ne deriva che l'interprete – nei casi di dubbia selezione delle raccomandazioni cliniche di riferimento, ritenute pertinenti rispetto al quadro clinico del paziente – deve propendere per il carattere irripetibile dell'accertamento tecnico sul paziente in vita, in modo da favorire l'immediata apertura del contraddittorio scientifico, ogni qual volta l'accertamento demandato al consulente tecnico riguarda la verifica di parti dell'organismo soggette a modificazione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che il paziente, nel momento in cui venne visitato dal consulente, doveva ritenersi guarito, senza soffermarsi sul margine di opinabilità afferente alla ripetibilità degli accertamenti; conseguentemente, il procedimento – a causa del mancato avviso all'imputato e al difensore dell'incarico al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero per effettuare accertamenti non ripetibili – è viziato da nullità di ordine generale a regime intermedio.

La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce. 

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