Con la pronuncia n. 3409/2018, la Corte di Appello di Palermo ha assolto una donna – condannata in primo grado, insieme al marito, in quanto comproprietaria di un immobile sul quale erano state realizzate alcune opere in assenza del prescritto permesso a costruire – ritenendo che i presunti abusi edilizi non possono essere ritenuti provati sulla sola base del diritto di proprietà sul bene.
Si è quindi specificato che "la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene, né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40 co. 2 c.p., ma deve essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di una coppia di coniugi, ritenuti colpevoli di una serie di abusi edilizi perché, nella qualità di proprietari di un immobile e committenti dei lavori, realizzavano a San Vito Lo Capo – in assenza del prescritto permesso a costruire, dell'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali e dell'ufficio del genio civile – opere consistite in un manufatto in muratura, addossato a preesistente fabbricato già oggetto di illecita costruzione ed adibito a civile abitazione, due tettoie in legno e un gazebo in legno, su base in cemento armato.
Nel corso del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Trapani, entrambi i coniugi venivano condannati alla pena di giustizia e alla demolizione delle opere abusive con contestuale rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Con specifico riferimento alla posizione della moglie, il giudice la riteneva responsabile in ordine ai reati alla stessa ascritti, per essere la stessa comproprietaria dell'immobile in regime dei comunione dei beni con il marito: si argomentava sostenendo che, all'epoca dei fatti, avevano entrambi la piena disponibilità giuridica e di fatto dell'immobile ove erano in corso lavori, oltre che un interesse comune alla realizzazione degli stessi.
Avverso la sentenza la donna proponeva appello, chiedendo che venisse emessa sentenza assolutoria nei suoi confronti per non avere commesso il fatto.
In particolare, l'appellante si doleva per avere il primo giudice emesso un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, nonostante l'assenza di prove a suo carico.
Secondo l'imputata, infatti, risultava insufficiente la mera circostanza di essere comproprietaria dell'immobile su cui vennero realizzate le opere abusive, dovendosi – di contro – valorizzare le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal marito, che ammetteva le proprie responsabilità, escludendo un coinvolgimento della stessa nella realizzazione dei lavori: la donna, infatti, era stata portata a conoscenza dell'abuso soltanto al momento del sequestro, data la distanza chilometrica esistente fra San Vito Lo Capo ed il suo luogo di residenza; non era mai stata informata dal marito dei lavori, eseguiti senza il suo consenso, né aveva mai partecipato agli esborsi economici sostenuti dal consorte.
La Corte di Appello di Palermo condivide la censura formulata dalla donna.
I giudici di secondo grado evidenziano come l'unico elemento a carico dell'imputata risulta essere la comproprietà dell'immobile su cui vennero realizzate le opere abusive, non potendosi ritenere decisiva la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che l'immobile si trovasse nella disponibilità giuridica e di fatto di entrambi i coniugi.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene, né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40 co. 2 c.p., ma deve essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato.
Tali ulteriori indizi dai quali dedurre la responsabilità possono essere la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria), la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sulla cessione, nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possono trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione -anche morale- alla realizzazione del fabbricato (Cass. sez. III sent. n. 6126 del 21.01.16).
Con specifico riferimento al caso di specie, nessuno di questi elementi sussiste, sicché non può essere ritenuto sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'appellante, la mera circostanza di essere comproprietaria dell'immobile, unitamente al coniuge.
In conclusione la Corte accoglie l'appello proposto dall'imputata e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolve quest'ultima dai reati ascrittile per non avere commesso il fatto.