E´ entrato in vigore il 22/4/2016 il Decreto 25 febbraio 2016, n. 48 del Ministro della Giustizia, recante "disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell´esame di Stato per l´abilitazione all´esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali". Il regolamento era stato pubblicato nella GU n.81 del 7/4/2016.
Il regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell´esame di Stato per l´abilitazione all´esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Sintetizziamo di seguito le disposizioni più importanti, ricordando che le novità del Decreto sono relative, precipuamente, alle modalità degli esami scritti e orali.
Agli esami (art. 2, c. 2) possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. E´ consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l´inizio delle prove scritte.
I temi di cui all´articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge (art. 3) sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale. 2. Il tema di cui all´articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, e´ formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell´atto, nonche´ la specifica capacita´ di versare nell´atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.
I candidati (art. 4) possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui e´ effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi. 3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
I candidati (art. 5) debbono presentarsi alla prova orale secondo l´ordine che e´ fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo ne´ al secondo appello perde il diritto all´esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato puo´ richiedere, prima dell´orario fissato per l´inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l´istanza si fonda su motivi di salute, il presidente puo´ disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l´istanza e´ accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell´impedimento.
La prova orale e´ pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all´illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell´articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all´estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione puo´ rivolgere al candidato domande di approfondimento dell´argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l´effettiva preparazione dello stesso.
In ultimo, in virtù della norma transitoria, è bene ricordare che tali novità saranno operative a decorrere dalla sessione di dicembre 2017.
In allegato il decreto
Il regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell´esame di Stato per l´abilitazione all´esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Sintetizziamo di seguito le disposizioni più importanti, ricordando che le novità del Decreto sono relative, precipuamente, alle modalità degli esami scritti e orali.
Agli esami (art. 2, c. 2) possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. E´ consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l´inizio delle prove scritte.
I temi di cui all´articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge (art. 3) sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in ordine agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delinearne la struttura essenziale. 2. Il tema di cui all´articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, e´ formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell´atto, nonche´ la specifica capacita´ di versare nell´atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione di una adeguata capacità argomentativa.
I candidati (art. 4) possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui e´ effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi. 3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
I candidati (art. 5) debbono presentarsi alla prova orale secondo l´ordine che e´ fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo ne´ al secondo appello perde il diritto all´esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato puo´ richiedere, prima dell´orario fissato per l´inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l´istanza si fonda su motivi di salute, il presidente puo´ disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l´istanza e´ accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell´impedimento.
La prova orale e´ pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all´illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell´articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all´estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione puo´ rivolgere al candidato domande di approfondimento dell´argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l´effettiva preparazione dello stesso.
In ultimo, in virtù della norma transitoria, è bene ricordare che tali novità saranno operative a decorrere dalla sessione di dicembre 2017.
In allegato il decreto
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