I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24075 del 15 maggio 2017, hanno avuto modo di occuparsi del tema della titolarità dell´interesse protetto ai fini della presentazione dell´atto di querela nell´ipotesi del reato di truffa.
In sintesi di fronte a più soggetti chi è legittimato a presentare l´atto di querela per poter darsi inizio all´azione penale spettante al PM.
Più precisamente la Corte si è preoccupata di stabilire nel caso di specie a quale soggetto spetta la titolarità del diritto di querela in caso di denuncia di sinistro mai verificatosi.
I giudici hanno chiarito che la titolarità spetta sia alla compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro che a quella debitrice.
Il caso prende le mosse dal ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa dal giudice dell´udienza preliminare del Tribunale di Torino che dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L., G.D., C.F., C.G. e G.C. - imputati per il delitto di cui all´art. 642 cod. pen. perchè, al fine di conseguire l´indennizzo assicurativo, in concorso fra di loro, denunciavano un falso sinistro - perchè l´azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Secondo il Giudice dell´udienza preliminare a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 149 e 150 (cd. Codice delle Assicurazioni private), soggetto danneggiato doveva ritenersi la Società obbligata in proprio al risarcimento secondo le ordinarie norme sostanziali in materia RCA e non la società gestionaria che aveva ricevuto le false denunce di sinistro.
I giudici della seconda sezione invece hanno ritenuto che la titolarità spetta sia alla compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro che a quella debitrice.
A questa conclusione sono arrivati dopo avere affrontato gli aspetti giuridici relativi alla definizione della figura della persona offesa del reato a cui spetta ex art 120 cp il diritto di proporre querela. A tal fine hanno richiamato le numerose precedenti pronunce (Cass. pen. sez. II, 31 maggio 2016, n. 43095; Cass. pen. sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 43018; Cass. pen. sez. VI, 24 dicembre 2004; Cass. pen. sez. VI, 24 febbraio 2004, n. 21090) secondo cui, affermano i giudici di legittimità: la persona offesa dal reato (alla quale viene riconosciuto il diritto di querela) è il soggetto titolare dell´interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l´essenza dell´illecito.
I giudici della Seconda Sezione, applicando tale principio al caso di specie hanno così affermato: "L´art. 642 cod. pen. è un reato plurioffensivo diretto alla tutela, fra l´altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall´effettiva riscossione dell´indennizzo assicurativo, sicchè, nel caso di specie, deve ritenersi consumato - secondo l´ipotesi accusatoria risultante dal capo d´imputazione - nel momento in cui fu presentata alla compagnia di assicurazione la denuncia del falso sinistro. Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perchè entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente - seppure con ruoli diversi - nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato - sebbene in diversa misura - il proprio patrimonio .
Per tali motivazioni la Seconda Sezione della Corte dopo aver richiamato quanto già affermato sul punto con le sentenze nn. 28281 e 43095/2016, ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti per essere valutati in un nuovo giudizio da un diverso giudice dell´udienza preliminare del Tribunale di Torino
Si allega sentenza
Documenti allegati
Dimensione: 20,16 KB