Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 18 Febbraio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Ztl: disciplina, sanzioni e casistica

Inquadramento normativo: Articoli 7 e 201 D.Lgs. n. 285/1992; Articolo 17, coma 133 bis, Legge n. 127/1997.

Zona a traffico limitato (ztl): Nei centri abitati, i Comuni possono:

Sanzioni: Chiunque violi il divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.

Ztl e accesso riservato ai residenti (casistica): Quando nelle zone a traffico limitato l'accesso è riservato solo ai residenti, la targa del veicolo è l'«unico elemento identificativo dello stesso rilevabile dall'amministrazione comunale». Ne consegue che in caso di smarrimento o furto della targa, si deve procedere:

La necessità di tale ultima richiesta nasce dal fatto che è esclusa l'«identità, sul piano giuridico, tra il veicolo con la targa precedente allo smarrimento o al furto ed il veicolo munito della nuova targa». Infatti «il permesso rilasciato dal Comune per l'accesso alla ztl al veicolo con una certa targa non è idoneo a consentire detto accesso al medesimo (ma soltanto in senso materiale) veicolo una volta reimmatricolato e munito di nuova targa a seguito dello smarrimento o furto della precedente» (Cass, n. 4325/2016).

Ztl e rinnovo permesso di accesso (casistica): «Chi si dimentica di rinnovare il permesso di transitare nelle ztl, pur avendone diritto e senza che l'amministrazione abbia comunicato l'imminente scadenza, sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza». Ne consegue che non si terrà in considerazione il numero di transiti nella zona a traffico limitato con permesso scaduto. Infatti tale caso è diverso da quello in cui l'utente viola diverse norme del codice della strada, quali quelle relative all'eccesso di velocità, alla guida pericolosa, al rispetto di segnaletica ecc. In tali ipotesi, il trasgressore va sanzionato tante volte quante sono le violazioni (Tribunale Reggio Emilia, sentenza del 14 ottobre 2014).

Ztl, sanzione amministrativa e contestazione immediata: In caso di violazioni di norme riguardanti l'accesso nelle ztl, la contestazione immediata non è necessaria quando la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati alle zone a traffico limitato avviene attraverso varchi telematici, ossia varchi dotati di dispositivi in grado di rilevare le targhe di tutti i veicoli che transitano.

Ztl, varchi telematici e violazione della privacy (casistica): «I conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in area dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni debbono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali». 

A tale riguardo, è sufficiente che i Comuni adottino strumenti di comunicazione al pubblico e iniziative periodiche di diffusa informazione in tal senso, nonché adottino appositi cartelli. La violazione di tale informativa, in ogni caso, non incide sulla legittimità dell'accertamento e sull'irrogazione della sanzione (v. Cass., n. 8415/2016, richiamata da Tribunale Parma, sentenza del 2 maggio 2018).

Ztl e segnaletica (casistica): Le zone a traffico limitato devono essere adeguatamente segnalate, così come deve essere idoneamente indicato l'orario della limitazione. Ne consegue che se il Comune decide di prolungare, «in un determinato periodo dell'anno, l'orario della zona a traffico limitato, deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica [...], in modo che l'utente sia adeguatamente informato del provvedimento; l'onere della prova al riguardo spetta all'autorità amministrativa, sicché, in difetto, non può essere affermata la responsabilità dell'utente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all'ingresso del varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all'ingresso né alla circolazione» (cfr. Cass., n. 15769/2009, richiamata da Cass. n. 23661/2009 ).

Ztl e fotocopia permesso di accesso: Costituisce «falsità materiale, il fatto di colui che, disponendo legittimamente [...] di un permesso di accesso a zone a traffico limitato, ne realizzi una fotocopia perfetta, con tanto di colori [...] ed usi poi tale fotocopia come se fosse l'originale, esponendola in una o più automobili, anche se tutte destinate al proprio trasporto. In tali casi, «ciò che rende penalmente illecita la fotocopia del documento è il fatto che la stessa venga usata come se fosse l'originale - venga quindi esposta nell'automobile - realizzando in tal modo l'inganno nei confronti dei terzi di buona fede» (Tribunale Siena, sentenza 1 ottobre 2013). 

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