Di Giovanni Di Martino su Giovedì, 30 Aprile 2020
Categoria: Legge e Diritto

Volo cancellato ? Non più rimborsato !

 Tra gli emendamenti al Decreto Legge "Cura Italia", convertito in legge lo scorso 24 aprile, ce n'è uno che non farà certo piacere ai tanti viaggiatori che si sono visti annullare il proprio volo causa emergenza Covid-19.

Infatti l'art. 88 bis recita testualmente al comma 11 "...quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. "

Per poi proseguire al comma 12 "L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario."


Tale norma si pone in aperto contrasto con la disciplina dettata dal Regolamento UE 261/2004 che assicura al passeggero, quando è la società di trasporto a cancellare il viaggio, l'opzione tra rimborso o voucher, cioè un buono dello stesso valore da utilizzare entro un certo periodo di tempo. 

 La divergenza che si è venuta a creare tra la legislazione di uno Stato membro e la normativa comunitaria potrà innescare un vasto contenzioso che probabilmente si concluderà con sentenze che pronunceranno la disapplicazione della norma interna a vantaggio di quella comunitaria, norma interposta ai sensi dell'art. 117 Cost.

Questa soluzione metterebbe al riparo le legittime aspettative di migliaia di viaggiatori ma li costringerebbe ad adire le vie legali per vedersi riconoscere il diritto al rimborso del volo cancellato

A questo punto verrebbe da chiedersi: ma è possibile cambiare le regole in corso d'opera? Se si comprende la ratio della scelta adottata dal nostro legislatore, ovvero evitare di aggravare i conti delle compagnie aeree che in questi due mesi hanno visto crollare le prenotazioni, non si possono non mettere in conto i danni economici che migliaia di passeggeri dovranno patire, soprattutto nel caso in cui non vorranno o potranno viaggiare entro il termine stabilito dal voucher ( di solito un anno).
Forse si poteva pensare ad una scelta mediata, che cercasse di meglio coniugare l'interesse dei vettori, da un lato, e dei consumatori, dall'altro. 

Verso questa soluzione sarebbero orientati 12 Paesi membri dell'U.E.(Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo.)  e durante il Consiglio Europeo dei ministri dei Trasporti, hanno chiesto a Bruxelles di "emendare urgentemente il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri nel senso di permettere alle compagnie aeree di rilasciare dei voucher al posto dei rimborsi in denaro". D'altro canto, come detto, l'Italia ha preferito battere un'altra strada intervenendo sul diritto interno.
 A dispetto della norma votata in Parlamento in sede di conversione del Decreto Legge, la proposta dei 12 Paesi europei prevede un meccanismo molto più flessibile. Dovranno infatti essere rispettati alcuni principi di garanzia per i viaggiatori: "Informazioni trasparenti per i passeggeri, non discriminazione, una durata comune della loro validità, massima flessibilità nell'uso e un chiaro diritto di rimborso immediatamente alla fine del periodo di validità nel caso in cui il voucher non venga utilizzato". I Paesi si dicono poi "pronti a esplorare" meccanismi europei per garantire il rimborso dei voucher ai consumatori in caso di fallimento delle compagnie che li hanno rilasciati."

Critiche alla scelta del nostro Legislatore sono arrivate dall'Unione nazionale consumatori, per bocca del presidente Massimiliano Dona, secondo cui una disposizione più mediata rispetto agli interessi contrapposti avrebbe dovuto dare il diritto al consumatore che non vuole utilizzare il voucher entro l'anno dall'emissione, di avere, alla fine di quel periodo, il rimborso in denaro come previsto ad esempio in Francia.

Finora le compagnie più importanti si sono orientate nel dare l'opzione tra un rimborso (pagato anche in più di 90 giorni) e un voucher dello stesso prezzo o anche maggiorato a seconda della tratta come previsto da Alitalia. Da oggi è molto probabile che il passeggero rimasto a terra per la cancellazione del volo si ritrovi senza scelta con un voucher  previsto per un viaggio di piacere che non sa quando o se potrà riorganizzare... 

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