Riferimenti normativi: art.1130 c.c.- D.Lgs. n. 196/2006
Focus: Le cassette postali condominiali sono spesso ostruite da materiale pubblicitario. A causa dell'incrementarsi di tale materiale molti condomìni si sono dotati di una cassetta postale pubblicitaria condominìale. Su chi incombe il potere decisionale di tale spesa: amministratore o assemblea condominiale?
Principi generali: Non esiste alcuna norma di legge che vieta l'inserimento della pubblicità nella cassetta postale. Se alcuni condòmini sono interessati a ricevere il materiale pubblicitario e altri no, l'amministratore di condomìnio può risolvere il problema facendo installare un'unica cassetta aperta esterna che funzionerà da "tasca pubblicitaria". In generale, l'art.1130 c.c. riconosce all'amministratore un ambito di autonomia di spesa, al di là degli interventi urgenti (art. 1135, secondo comma, c.c.), nella parte in cui gli impone di erogare le spese per garantire ai condòmini la fruizione dei beni e servizi comuni già esistenti.Tuttavia, sussistono diversi orientamenti in materia che limitano l'autonomia dell'amministratore. In particolare, l'amministratore di condomìnio deve essere considerato mero esecutore della volontà assembleare (sentenza Tribunale di Milano n.12409 del 12 novembre 2012 ). Secondo altro orientamento l'amministratore ha potere autonomo di spesa, salvo approvazione dell'operato in sede di consuntivo. In tal senso è stato affermato che <<è funzione tipica del consuntivo proprio l'approvazione della erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, le quali non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condòmini, in quanto trattasi di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea.
L'approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giacché con questo poi si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima l' amministratore ad agire contro i condòmini per il recupero delle quote poste a loro carico >> (Cass. Sez. 2, sentenza n. 5068 del 18/08/1986; Cass. sentenza n.454 dell'11 gennaio 2017). Se non decide l'amministratore, sarà l'assemblea a decidere in merito all'installazione di una cassetta postale esterna al condomìnio adibita alla ricezione della pubblicità. Infatti, l'assemblea ha competenza generale in merito alla decisione di opere e interventi, volti alla migliore fruizione di beni e servizi comuni. Nel caso in cui sia essa a decidere l'installazione della cassetta postale pubblicitaria all'esterno del condominio, occorre, in prima convocazione, la maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell'edificio; in seconda convocazione, la maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell'edificio. La spesa, salvo diverso accordo tra tutti i condòmini, andrà ripartita sulla base dei millesimi di proprietà.
Come fronteggiare il volantinaggio invasivo? L'amministratore di condomìnio, previa delibera assembleare, può limitare il volantinaggio invasivo richiamando, mediante l'affissione di un adesivo sulle cassette multiple da esterno o di un cartello per tutti i condòmini, l'art. 23 del decreto legislativo n. 196/2006. Tale norma vieta l'inserimento nelle cassette per lettere condominiali di volantini, dépliant o altro materiale pubblicitario, pena la denuncia al Garante per la protezione dei dati personali e l'obbligo per i trasgressori di pagare le sanzioni previste a norma di legge ( Giudice di pace di Bari, sentenza del 22/12/2003 ), a meno che il distributore non abbia prima espressamente chiesto il consenso all'amministratore del condomìnio.
Può intervenire una pubblica amministrazione? I Comuni non hanno alcun potere per intervenire e limitare la distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali condominiali, poiché il volantinaggio non crea un disagio che possa giustificare limitazioni nell'interesse della collettività.
Secondo alcune pronunce giurisprudenziali una pubblica amministrazione non può vietare, con ordinanza, la distribuzione di materiale pubblicitario in quanto tale norma violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza e libertà dell'iniziativa economica privata (artt.3 e 41 Cost.). Tale principio è stato espresso dal Tar Lombardia con la sentenza n. 1133 del 21 giugno 2012 secondo la quale << la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici (ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario) è un'attività essenzialmente libera e l'amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti>>, seguito da successiva pronuncia del Tar Piemonte con la sentenza n.742/2017.Tuttavia, in alcuni Comuni, in presenza di cassette condominiali aperte per il deposito di volantini commercial ie pubblicitari, sono intervenute Ordinanze sindacali per la rimozione delle stesse dalla facciata dei palazzi, a causa dell'abbandono incontrollato e dello spargimento di notevoli quantità di depliant nelle strade ed aree pubbliche che, incrementando i rifiuti, altera la pulizia urbana ed il decoro ambientale (Comune di Giovinazzo, ordinanza del 15/11/2017, Comune di Agrigento, ordinanza n. 11 del 15/02/2019).