Di Anna Sblendorio su Sabato, 19 Novembre 2022
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Vita privata dell'avvocato. Rilevanza deontologica

Inquadramento normativo: artt.4, 9 e 52 Codice deontologico forense

Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/, http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/)

Doveri di probità, dignità e decoro nelle vita privata e professionale

A norma dell'art.9 del codice deontologico forense l'avvocato deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense sia nell'esercizio dell'attività professionale (comma 1) che al di fuori di essa (comma 2). Indubbiamente, quindi, l'avvocato ha il dovere di comportarsi con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione, in ogni situazione, comprese quelle situazioni che si verifichino nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense, (cfr. CNF, sentenza n.35 del 26.02.2021).

In tale contesto, dal punto di vista deontologico assume rilevanza anche la volontarietà dell'azione commessa dall'avvocato. Infatti a norma dell'art.4 codice deontologico "la responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni" (comma 1) e "l'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso" (comma 2).

Sul punto il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto "disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria" (cfr. CNF, sentenza n.128 del 05.09.2022). Tra l'altro, il Consiglio ha precisato che "la violazione deontologica sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto" (CNF sentenza n.80 dell'1.06.2022). 

 I comportamenti assunti nella sfera privata deontologicamente rilevanti

Analizzando alcuni dei comportamenti tenuti nella vita privata che possono assumere rilevanza deontologica, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che è doveroso da parte dell'avvocato astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive anche nella dimensione non professionale e non solo nell'esercizio dell'attività professionale (art.52 codice deontologico che sancisce il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi). Tra l'altro "la rilevanza deontologica non è (...) esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione" (CNF, sentenza n.35 del 26.02.2022).

Analogamente anche l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi costituisce illecito deontologico. Sul punto il Consiglio ha affermato che "commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari" (CNF, sentenza n.30 del 22.03.2022).

  Inoltre il Consiglio ha avuto modo di esaminare anche casi in cui l'avvocato abbia assunto condotte più gravi sotto il profilo penale, come la commissione di atti persecutori, lesioni personali aggravate, atti di stalking e minacce ai danni dell'ex partner nonché dei familiari e dell'avvocato dell'ex partner, atti per i quali venga condannato anche in sede penale con sentenza passata in giudicato (CNF, sentenza n.45 del 9.05.2022 e CNF sentenza n.80 dell'1.06.2022). A questo proposito il Consiglio ha affermato che "costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che si macchi di condotte persecutorie nei confronti dell'ex coniuge, tanto da ingenerare nella vittima il fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti" . In una situazione di questo genere al Consiglio è parsa congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione (CNF sentenza n.80/2022). Un'ultima considerazione merita l'ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale. Sul punto il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che che tale ammissione "non può non essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti"(CNF sentenza n.30 del 22.03.2022).

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