Di Elsa Sapienza su Venerdì, 05 Aprile 2024
Categoria: Famiglia e Conflitti

Violenza e addebito separazione.

 I ripetuti atti di violenza giustificano la pronuncia di addebito.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5171.

Nel caso in questione, il tribunale di Napoli aveva deciso e confermato in secondo grado in una vicenda di separazione tra due coniugi, l'addebito nei confronti della moglie a seguito del verificarsi di episodi di violenza contro il marito.

Per la Corte le violenze costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, la pronuncia di separazione personale, quand'anche si trattasse di un unico episodio, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore.

Pertanto, in tale caso diventano irrilevanti le allegazioni volte a dimostrare che la crisi del matrimonio era precedente e va escluso che la Corte di merito dovesse decidere in ordine all'addebito sulla base della valutazione globale e della comparazione del contegno di entrambi i coniugi.

D'altra parte, nel tempo, l'orientamento della Corte di Cassazione è stato costante, ad esempio l'ordinanza n. 35249 depositata il 18 dicembre 2023, affermò che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia inflitto violenze fisiche o morali all'altro a prescindere dal comportamento del coniuge vittima delle violenze.

 Ed ancora, l'ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022, per cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore.

In tale caso i giudici cassavano con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catania, che aveva respinto la richiesta di addebito della separazione formulata dalla moglie, adducendo l'insussistenza di sufficienti prove in ordine agli episodi di reiterata violenza posti in essere dal marito nei confronti della moglie.

La donna, supportava la propria domanda adducendo le condotte violente subite da parte del coniuge e allegava documentazione consistente in denunce, provvedimenti del questore, referti ospedalieri

La Corte d'Appello non aveva valutato accuratamente la documentazione in atti e nell'esame delle prove testimoniali aveva adottato una motivazione carente, illogica e contraddittoria, nonostante desse atto del fatto che erano emerse dalle testimonianze le violenze. Ciononostante non considerava raggiunta la prova delle condotte violente perpetrate dal marito.

Secondo la Suprema Corte, le testimonianze delle figlie, spettatrici di quanto accadeva in casa, era indice dell'esistenza di un tipo di relazione basata sulle violenze, quindi tale da affermare l'esistenza di un comportamento contrario ai doveri di rispetto della persona che devono connotare la relazione fra coniugi e da giustificare, di per se stesso, la pronuncia di addebito.

 In tal caso il giudice è esonerato dal dovere di svolgere ulteriori accertamenti a causa della estrema gravità della situazione.

Anche un solo episodio giustifica la pronuncia e sarà possibile prevedere l'addebito della separazione, accantonando il principio in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza; né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa.

L'incidenza di un comportamento violento è considerato del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.

Tale orientamento si pone nella sempre maggiore tutela delle persone e soprattutto della donna, dalla violenza intrafamiliare, in linea con gli interventi normativi e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuti in tal senso sia nell'ordinamento italiano, che in quello comunitario.

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