Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 03 Novembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto tecnico

Norme antisismiche, verifica postuma di assenza di pericolo dell'opera abusiva non sufficiente ad escludere l'illecito penale

 Con sentenza n. 49679 del 30 ottobre 2018, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha affermato che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato: la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività. Ne consegue che, in queste ipotesi, sono esclusi a monte sia la natura esigua del pericolo e sia la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità. I ricorrenti hanno realizzato in zona sismica lavori di miglioramento e di riparazione dei danni provocati dal terremoto, in difformità a quelli che erano stati già oggetto di autorizzazione. Per tale motivo sono stati accusati di avere violato gli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), secondo cui i) nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto all'uffcio preposto; ii) nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione; iii) chiunque violi le predette prescrizioni è punito con l'ammenda. I Giudici hanno ritenuto che ai ricorrenti fossero applicabili gli artt. 81 (Concorso formale. Reato continuato) e 110 c.p. (Pene per coloro che concorrono nel reato) e che lo punibilità non potesse essere esclusa ai sensi dell'art. 131 bis c.p. in quanto, nella fattispecie in esame, i) non ricorre la particolare tenuità del fatto in relazione alla consistenza delle opere realizzate; ii) si è in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione. In buona sostanza, secondo i Giudici, nel caso di specie, la condotta posta in essere dai ricorrenti integra un reato continuato, ossia integra più reati legati dal vincolo della continuazione.

In tali situazioni, il reato continuato si profila in un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti e questo è ostativo al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131 bis su richiamato (Cass. Penale, n. 1/2017, n, 43816/2015, n. 29897/2015). Di diverso avviso sono i ricorrenti. E così il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima, pur condividendo che, nel caso di specie, non trova applicazione la causa di esclusione della punibilità, si discosta dalle motivazioni addotte dai Giudici del grado precedente. Infatti, a parere della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità di tale tipo di causa di esclusione della punibilità ciò che rileva non è la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, bensì la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, ossia l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere. Premesso questo, i Giudici di legittimità affermano che, con particolare riferimento alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche, l'accertamento della consistenza dell'opera abusiva costituisce solo uno degli elementi che devono essere valutati ai fini della applicabilità del predetto art. 131-bis c.p. Infatti, in queste ipotesi, sono presi in considerazione altri elementi, come la destinazione dell'immobile, la violazione degli strumenti urbanistici vigenti, la violazione dei vincoli insistenti nella zona di riferimento, l'impossibilità della sanatoria, le disposizioni violate con tale tipo di intervento abusivo, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Cass. Pen., n. 19111 /2016, n. 47039/2015).  

L'accertamento di tali elementi, nel complesso, può portare, nel caso sia stato commesso un reato urbanistico, all'esclusione della punibilità per la tenuità del fatto. La situazione, però, cambia quando siamo d fronte a violazioni di norme antisismiche, come nel caso di specie. In tali ipotesi, la Corte di Cassazione ritiene che il deposito a sanatoria del progetto e la mancanza di violazioni sostanziali delle norme tecniche che disciplinano l'edificazione nelle zone sismiche, non sono elementi sufficienti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. Infatti, per i reati commessi in violazione delle norme antisismiche, la speciale causa di non punibilità di cui al predetto art. 131 bis c.p. non trova applicazione. E ciò in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza generale esistenti, dirette ad evitare che, in via permanente, anche per il futuro, si possano eludere le specifiche procedure che devono essere seguite per garantire l'idoneità statica delle costruzioni realizzate in zona sismica. Un'elusione, questa, che verrebbe posta in essere, se anche per le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, fosse sufficiente, come per i reati in materia urbanistica, l'accertamento di conformità ex post su richiamato (Corte Cost., ordinanza n. 149 del 1999). In pratica, a parere dei Giudici di legittimità, per i reati, come quelli contestati ai ricorrenti, la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività (Cass. Pen., n. 5738/1997, n. 27876/2015), con l'ovvia conseguenza che la verifica postuma della assenza di pericolosità sismica dell'intervento edilizio esclude in radice, nel caso di specie, la natura esigua del pericolo e la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

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