Di Elsa Sapienza su Venerdì, 11 Novembre 2022
Categoria: Famiglia e Conflitti

Violazione obbligo di mantenimento. L’impossibilità economica va dimostrata.

 L'articolo 570 del codice penale è stato previsto nel caso di commissione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato che si configura in ragione dell'esistenza di un vincolo matrimoniale e delle ragioni di solidarietà che l'ordinamento riconosce ai membri della famiglia.

La norma disciplina pertanto un generico dovere di assistenza nei confronti di coniuge e figli minori, per cui chi si sottrae a tali obblighi tiene una condotta non conforme a quanto previsto dal nostro ordinamento.

Tra i reati più frequentemente contestati vi è quello relativo al comportamento di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge dal quale non si è legalmente separati.

Il concetto di sussistenza, ha una portata meno ampia di quello di "mantenimento" che in fase di separazione o divorzio viene determinato sulla base di determinati presupposti e che con l'introduzione delle legge sull'affido condiviso, spesso viene assorbito dal secondo comma, numero 2, articolo 570 c.p, poiché, quando si parla di figli il reato sussiste per il solo fatto di omettere il versamento stabilito dal giudice e va al di là dello stato di bisogno di questi.

E quindi, cosa accade, quando il genitore omette il versamento dichiarando di non potere per lo stato di disoccupazione?

E' intervenuta di recente sull'argomento la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 40533/2022 ha ribadito alcuni principi.

 In particolare, si sottolinea che non basta lo stato di disoccupazione ad escludere la responsabilità del genitore che omette di versare il mantenimento ai figli minori.

Difatti, nel caso in questione accade che un padre viene condannato in sede di appello per il reato di cui all'articolo 570 comma 2 e cioè per aver fatto mancare il mantenimento ai figli minori.

L'uomo ricorre in Cassazione e si difende asserendo di avere dimostrato l'impossibilità di adempiere, avendo a tal fine dimostrato di essere iscritto alle liste di disoccupazione, di svolgere lavori saltuari e di dormire in un alloggio gratuito offerto dal comune.

Ma per la Cassazione ciò non è sufficiente, il ricorso è dichiarato inammissibile e l'occasione serve per ribadire alcuni principi.

Difatti, nel caso in questione, l'uomo non aveva mai chiesto una diminuzione del contributo negli anni, che al contrario era invece aumentato ed ancora, non aveva dimostrato che l'impossibilità economica era stata persistente, oggettiva e incolpevole.

Piuttosto, nel caso in questione l'uomo si era limitato all'allegazione di documenti non sufficienti. 

 Infatti, egli non aveva dimostrato che, per tutto il periodo contestato nel capo d'imputazione fosse stato impossibilitato a versare il mantenimento, al contrario le prove da lui portate a sostegno della propria difesa, erano apparse irrilevanti in quanto riguardanti epoche diverse rispetto al periodo indicato dalla controparte e nel frattempo l'onere del mantenimento gravava interamente sulla madre,

Non è sufficiente la mera produzione formale dello stato di disoccupazione o semplicemente dichiarare difficoltà economiche.

L'impossibilità va provata e deve essere persistente, oggettiva e incolpevole, difatti, nel caso in questione, non viene concessa la sospensione condizionale della pena e neanche le attenuanti.

Questi i principi ribaditi dalla sentenza n. 40553/2022