Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 22 Gennaio 2024
Categoria: Leggi dello Stato

Videosorveglianza in condominio

Riferimenti normativi: Art. 1130, comma 6, c.c. - D.Lgs. n. 196/2003 – GDPR Regolamento Unione Europea (UE 2016/679) - D.Lgs. n.101/2018

Focus: Salvaguardare la sicurezza delle persone e dei loro beni dall'intrusione di terzi malintenzionati è un'esigenza sempre più ricorrente e per questo motivo si installano sistemi di videosorveglianza condominiali. Tali installazioni incontrano limiti nel diritto alla privacy sia dei condòmini stessi che di terzi.

Principi generali: I sistemi di videosorveglianza consistono nell'uso di telecamere che devono riprendere l'area esterna al portone principale dell'edificio o alla porta della singola unità abitativa. Il codice civile ha disciplinato per la prima volta l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio condominiale con l'art. 1122-ter c.c. in vigore dal 18 giugno 2013. La norma, colmando la precedente lacuna normativa, dispone espressamente che: "le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136". 

La delibera assembleare deve essere approvata con << un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio >> e le spese di installazione e manutenzione dell'impianto, non essendovi una specifica disposizione legislativa in materia, <<sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione>>, in applicazione della regola generale di cui all'art.1123 c.c. In applicazione del disposto dal Codice della privacy (D.Lgs. n.196/2003) e del provvedimento dell'8/4/2010 del Garante della privacy, la raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini attraverso un sistema di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali - art. 4, comma 1, lett. b), Codice Privacy - che è lecito solo quando rispetta i principi fondamentali previsti dal codice quali liceità, finalità, necessità e proporzionalitàConseguentemente, le immagini potranno essere visionate solo da soggetti incaricati, identificati e nominati solo per scopi ben definiti come, ad esempio, in caso di illecito grave (danneggiamenti alle parti comuni, furti nelle abitazioni, violenze personali) e dopo che è stata presentata denuncia del fatto alle autorità competenti, e su richiesta esplicita e sotto il controllo del responsabile del trattamento dati o del titolare. Dalle dette disposizioni normative si rileva che il titolare del trattamento dei dati è il condominio stesso. 

In particolare, responsabile del trattamento dei dati è l'amministratore di condominio (o una figura esterna di supporto, in possesso dei requisiti conformi all'attuazione del regolamento GDPR) che, su mandato dei titolari, agisce in favore della tutela e della protezione dei dati personali di tutte le persone del condomìnio, avendo cura di adottare le misure minime di sicurezza. La mancata osservanza delle predette misure necessarie espone il titolare del trattamento alle sanzioni stabilite dal D.Lgs. n.196/2003. In particolare, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter, del D.Lgs. 196/2003, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro. Ciò è stato ribadito con il recente provvedimento n. 502 del 26 ottobre 2023 del Garante per la protezione dei dati personali. La presenza di un'area videosorvegliata deve essere segnalata con apposito cartello per evitare di ledere i diritti dei terzi. Il cartello che avvisa è una informativa breve, obbligatoria, che deve rispettare alcune regole base: deve essere posto prima dell'angolo di ripresa delle telecamere; se l'impianto è funzionante anche di notte il cartello dovrà essere posto in un luogo illuminato; deve riportare indicazioni del titolare del trattamento delle immagini e le finalità. Accanto all'informativa breve, l'amministratore dovrà predisporre una informativa completa presso il suo studio, accessibile e resa disponibile a tutti i residenti del condominio ma anche a chi è stato ripreso dalle telecamere seppur accidentalmente.

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