Arriva la conferma; per le imprese del settore turistico e ricettivo viene previsto un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi edilizi e per investimenti sulla digitalizzazione, ai sensi dell'art. 1 commi 1-17 del D.L. n. 152/2021, confluito nella Legge di conversione n. 233/2021.
Nel dettaglio, è riconosciuto un credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute e un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese agevolabili per un importo massimo di 40.000 euro, eventualmente innalzabile in presenza di specifiche condizioni; si può accedere alle agevolazioni dopo la presentazione di un'apposita istanza telematica con la tanto temuta modalità click day, essendo ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili. All'uopo il Ministero del Turismo dovrà pubblicare un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi in parola, ivi inclusa l'individuazione delle spese agevolabili.
A beneficiare delle agevolazioni sono le aziende alberghiere, agrituristiche, aziende che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, inclusi, i parchi acquatici e turistici. Si specifica inoltre che gli incentivi sono altresì riconosciuti alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.
I benefici spettano a riguardo le spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, i seguenti interventi:
-interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
-interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
-interventi edilizi elencati all'art. 3 comma 1 lett. b), c), d), e.5) del DPR 380/2001, vale a dire interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
-realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali, di cui all'art. 3 della L. 24 ottobre 2000 n. 323.
Sono altresì agevolabili gli interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 83/2014; a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi, prenotazioni e pernottamenti.
Sono agevolabili le spese sostenute per i suddetti interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, mentre le agevolazioni relative al credito d'imposta si applicano anche in relazione a interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021; per gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continua ad applicarsi il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere nella misura del 65%, secondo la disciplina dettata dall'art. 79 del D.L. n. 104/2020.
Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono tra loro cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati. Tali agevolazioni non sono però cumulabili con altri benefici concessi sugli stessi interventi.
In merito alla fiscalità, il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto, per espressa disposizione dell'art. 1 comma 8 del D.L n. 152/2021, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui rediti e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.
Le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti "de minimis" e dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato; il Ministero del Turismo provvederà agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale aiuti di Stato.
Si rimarca infine che viene confermato, senza modifiche, il credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator di cui all'art. 4 del D.L. n. 152/2021.
Meditate contribuenti, meditate.