Di Alessandro Modica su Mercoledì, 08 Gennaio 2020
Categoria: Business

Versamento semestrale dell'imposta di bollo su fatture

In generale, la marca da bollo è un tributo alternativo all'IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'iva, ovvero:

sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.

Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata,

se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.

In ogni caso l'importo della marca da bollo, qualora sia dovuta, è di € 2.00. 

L'articolo 17 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, modificato in sede di conversione, ha introdotto il versamento semestrale nel caso di importi non dovuti maggiori di 1.0000 euro l'anno al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. L'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro giorno 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche:

l'ammontare dell'imposta,

della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo,

degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Attenzione però: se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. 

L'omissione della marca da bollo o l'apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta o della maggiore imposta evasa.

La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.

La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l'acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.

Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell'originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali. 

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