Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 14 Novembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto scolastico

Verbale di scrutinio del Consiglio di classe: ha valenza di atto pubblico e le attestazioni ivi contenute fanno fede sino a querela di falso

Con sentenza n. 10865 del 12 novembre 2018, il TAR Lazio ha affermato che il verbale redatto in sede di scrutinio ha valenza di atto pubblico per cui le attestazioni ivi contenute fanno fede sino a querela di falso, comprese:

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. I ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale sull'alunna minorenne, hanno opposto i verbali di scrutinio del Consiglio di classe e la scheda di valutazione del compito di recupero, nella parte in cui, relativamente ad una materia, è stata attribuita un'insufficienza grave; insufficienza, questa, che ha condotto l'amministrazione scolastica a negare all'alunna l'ammissione alla classe successiva. Il caso è giunto dinanzi al TAR. Innanzitutto, quest'ultimo fa rilevare come il verbale di scrutinio si configura come un atto pubblico con riguardo alle attestazioni ivi contenute. Questo sta a significare che esso fa fede sino a querela di falso, vale a dire che per confutare le suddette attestazioni è necessario proporre la querela di falso. Tale valenza si estende anche a quelle attestazioni inerenti:

Ne consegue che, nel caso di specie, poiché oggetto di contestazione sono per l'appunto le suddette attestazioni, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre querela di falso, piuttosto che proporre l'impugnazione in questione. A questo deve aggiungersi che, pur a voler ammettere la correttezza del giudizio instaurato dai genitori dell'alunna, la valutazione espressa dal Consiglio di classe, in ogni caso, risulterebbe insindacabile da parte del TAR. E ciò in considerazione del fatto che detta valutazione è:

Orbene, nella fattispecie in esame, a parere dei Giudici amministrativi, il giudizio del Consiglio di classe non risulta viziato sotto tale profilo; anzi risultano rispettati i criteri dettati per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio finale dall'Istituto in sede di programmazione. Né, ai fini dell'invalidità di detto verbale, può invocarsi, come hanno fatto i ricorrenti, la mancata sua sottoscrizione da parte del collegio, dal momento che detta omissione determina soltanto un'irregolarità. A riprova di tale convincimento, il TAR richiama l'orientamento costante della giurisprudenza in punto, secondo cui la sottoscrizione del verbale in questione può anche essere apposta in un momento successivo a quello della riunione. Detto questo, ossia che il giudizio dell'amministrazione scolastica è insindacabile ove siano stati correttamente adottati i criteri predeterminati, i Giudici amministrativi fanno rilevare che la presenza di una grave insufficienza riportata dall'alunna in una materia del programma di studi è dirimente ai fini della decisione di non ammissione alla classe successiva. 

In buona sostanza, quando il Consiglio di classe si pronuncia collegialmente per la non ammissione, in ragione del rilevato permanente debito formativo, esprime un pronostico sfavorevole in ordine alle capacità dell'alunna di frequentare proficuamente la classe successiva. Nella questione di cui stiamo discorrendo, la figlia dei ricorrenti ha riportato un'insufficienza in una materia, ritenuta dal docente grave. La gravità di tale voto è stata reputata idonea a non consentire il passaggio dell'allieva alla classe superiore. La mancata ammissione di uno studente, in tali casi, è giustificata dal fatto che per l'alunno è impossibile recuperare quell'insufficienza nel corso dell'anno successivo a quello dello scrutinio, in ragione delle carenze nella preparazione complessiva riscontrate dal Consiglio di classe. Tale giustificazione resterebbe ferma, anche se l''istituto avesse mancato di attivare i corsi di recupero. E ciò in considerazione del fatto che detta omissione non ha alcuna influenza su tale giudizio, atteso che:

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti e ha rigettato la loro impugnazione. 

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