Inquadramento normativo: Artt. 1523-1526 c.c.; Art. 73 r.d. n. 267/1942; Art. 11 D.Lgs. n. 231/2002
Vendita con riserva di proprietà: Quando nel contratto di vendita è pattuita la rateizzazione del pagamento del prezzo, il venditore e l'acquirente stipulano un patto di riservato dominio (cosiddetta vendita a rate con riserva della proprietà.) In tali ipotesi, «il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
Vendita con riserva di proprietà e differito trasferimento della proprietà del bene acquistato: La vendita in questione è caratterizzata dal fatto che l'effetto traslativo, ossia il trasferimento della proprietà del bene, viene rinviato nel tempo e subordinato all'integrale pagamento del prezzo. Malgrado questo differimento, la vendita «è già vincolante tra le parti, al punto che con la conclusione del contratto il venditore è obbligato alla consegna del bene al compratore, il quale dal momento della consegna assume su di sé i rischi relativi al bene acquistato» (Tribunale Ancona, sentenza del 14 febbraio 2018).
Vendita con riserva di proprietà e pagamento dell'ultima rata: Nell'ipotesi di questo tipo di contratto, una volta che l'acquirente effettua il pagamento integrale del prezzo, l'effetto traslativo è automatico. In buona sostanza in tale caso non occorre un ulteriore consenso delle parti (Tribunale Ancona, sentenza del 14 febbraio 2018).
L'effetto traslativo della proprietà opera ex nunc, ossia dal momento del pagamento dell'ultima rata a beneficio del venditore (Cons. Stato, n. 1741/2016).
Differenza tra vendita con riserva di proprietà e contratto preliminare di vendita: La vendita con patto di riservato dominio si differenzia dal contratto preliminare di vendita in quanto nella prima il trasferimento della proprietà avviene automaticamente con il pagamento dell'ultima rata, nel preliminare, poiché l'obbligo contrattuale delle parti è quello di concludere il contratto definitivo, «l'immediato godimento dell'immobile e l'integrale pagamento del prezzo [...] non determinano effetti traslativi, essendo all'uopo indispensabile il perfezionarsi per iscritto del relativo e ulteriore consenso delle parti»(Tribunale Ancona, sentenza del 14 febbraio 2018).
Vendita con riserva della proprietà e inadempimento del compratore: In caso di inadempimento del compratore e quindi di mancato pagamento delle rate, affinché il venditore possa chiedere la risoluzione contrattuale, è necessario che l'omissione in questione riguardi una o più rate di valore superiore all'ottava parte del prezzo. In buona sostanza, in queste ipotesi, ciò che interessa per esperire l'azione di risoluzione contrattuale è il superamento dei limiti legali fissati ai fini della rilevanza dell'inadempimento (Cass., S.U. n. 11718/1993, richiamata da Cass. civ., n. 23967/2013).
Vendita con riserva di proprietà e creditori del compratore: «La riserva della proprietà preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili».
Vendita con riserva di proprietà e fallimento del compratore o del venditore: «Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto».
Vendita con riserva della proprietà e beni assicurati contro il furto: Nel caso di vendita con riserva di proprietà di beni assicurati contro il furto, per individuare il soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo non bisogna solo tener conto del dato letterale della clausola assicurativa, ma occorre verificare se sussiste anche l'interesse del venditore degli stessi beni (Cass. civ., n. 21390/2009).
Vendita con riserva della proprietà e leasing: «Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto» (Cass., n. 21895/2017, richiamata da Tribunale Cuneo, sentenza del 28 dicembre 2018).