Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 19 Maggio 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Veicolo abbandonato: rifiuto speciale non perché res nullius ma in quanto bene non più funzionale

Rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti non più utilizzabili come tali, anche se ancora non del tutto privi di un valore economico, purché si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di res nullius, bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Cass. pen., sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991). Si è, inoltre, affermato più volte il principio secondo il quale, in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato «fuori uso» in base alla disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Cass. pen. sez. 3, n. 40747 del 2/04/2013; Cass. pen, sez. 3 4/03/2005, Rv. 231639; Cass., pen., sez. 3, 20/01/2015, n. 17121; Cass. pen., sez. 3, 10/11/2016, n. 47262).

Questo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14553 del 9 maggio 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha agito per ottenere dall'Ente comunale il risarcimento danni derivati dalla illegittima rimozione dell'autoveicolo di sua proprietà, parcheggiato su pubblico suolo, e dalla mancata disponibilità dello stesso mezzo per un lungo periodo. 

In primo grado la sua domanda è stata accolta in quanto è stata ritenuta sussistente la responsabilità del Comune per avere esercitato il potere autoritativo di rimozione sulla base della erronea affermazione, contenuta nel verbale di accertamento della violazione contestata al ricorrente medesimo, del presunto abbandono in luogo pubblico del veicolo, senza avere previamente verificato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 55 del 1997, il carattere di rifiuto speciale del bene oggetto di rimozione e pur essendo l'autoveicolo, regolarmente immatricolato e assicurato e munito di visibili dispositivi di blocco antifurto. In secondo grado, la domanda è stata rigettata, in accoglimento del gravame proposto dal Comune.

Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Innanzitutto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2003, un veicolo è classificato fuori uso: « a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono». 

L'art. 1 del d.m. del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999, n. 460, precisa, poi, che sono considerati in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione, rinvenuti in aree ad uso pubblico e non oggetto di denunzia di furto. Da tale quadro normativo, emerge chiaramente che un veicolo può essere ritenuto rifiuto anche prima che il detentore lo consegni a un centro di raccolta e quando è in evidente stato di abbandono, sebbene non del tutto privo di un valore economico e purché non più idoneo allo scopo per il quale è stato originariamente costruito. Non rileva, invece, il fatto che il veicolo sia o meno res nullius (Cass. pen., sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991) e che possa essere giacente in area privata (Cass. pen. sez. 3, n. 40747 del 2/04/2013, Rv. 257283; Cass. pen, sez. 3 4/03/2005, Rv. 231639; Cass., pen., sez. 3, 20/01/2015, n. 17121; Cass. pen., sez. 3, 10/11/2016, n. 47262). Premesso questo, secondo la Corte di Cassazione, la decisione dei Giudici d'appello è corretta nell'iter logico-giuridico seguito. Peraltro, il ricorrente, a fronte dell'apprezzamento svolto dai Giudici di secondo grado, invoca solo una rilettura delle risultanze istruttorie così come ricostruite dalla Corte territoriale, più consona alle proprie esigenze. Questo implica una valutazione di fatto, che è preclusa ai Giudici di legittimità che non hanno il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto, le valutazioni compiute dal Giudice d'appello. Con riferimento al risarcimento danni, poi, la Suprema Corte fa rilevare che il ricorrente, essendo stato messo a conoscenza della formale riconsegna del veicolo, come risulta dalla sottoscrizione dallo stesso apposta sulla intimazione al ritiro, non ha provveduto al recupero del veicolo e al pagamento delle spese di deposito, al fine di limitare il danno, ma ha anzi mantenuto un comportamento inerte anche nella fase successiva alla notifica degli atti amministrativi: e, sotto questo specifico profilo, la decisione gravata non può ritenersi attinta da valida censura in sede di legittimità. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. 

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