Di Piero Gurrieri su Mercoledì, 26 Settembre 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Validità delle comunicazioni a mezzo pec nel processo penale

 I giudici del Supremo Collegio con la sentenza n. 37090 della Terza Sezione Penale del 1° agosto 2018, si sono espressi in merito alla validità di una comunicazione di adesione all'astensione proclamata dalla Giunta delle Unione delle Camere Penali Italiane che un difensore aveva fatto pervenire in tempo utile alla Corte di Appello. I giudici di legittimità diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito hanno stabilito che è del tutto valida la comunicazione del difensore avvenuta a mezzo pec di adesione all'astensione proclamata per il giorno dell'udienza fissata per la celebrazione del processo in cui lo stesso era impegnato.

I Fatti

Il difensore dell'imputato faceva pervenire tempestivamente a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata della corte di appello la propria adesione all'astensione delle udienze a giustificazione dell'impedimento che non gli consentiva di essere presente .

Nonostante ciòil giudice di appello celebrava il processo in assenza del difensore di fiducia nominando in sostituzione un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.

Il giudizio veniva definito e l'imputato, che doveva rispondere del reato di violenza sessuale, veniva condannato.

 Avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello veniva così proposto ricorso per cassazione dal difensore del condannato deducendo diversi motivi ma qui ci si soffermerà sul primo che tra l'altro è stato dichiarato dagli stessi giudici di legittimità assorbente degli altri.

Col primo motivo infatti la difesa del ricorrente lamentava il mancato accoglimento da parte della Corte di appello dell'istanza di rinvio dell'udienza del 13 aprile 2017, per la quale era stata manifestata l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale dall'Unione delle Camere penali dal 10 al 14 aprile 2017. L'adesione all'astensione era stata tempestivamente inviata alla Corte di appello il 4 aprile 2017 a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte, ma i giudici di merito tessa non ne tennero conto, nonostante la regolarità dell'invio, comprovata dalla documentazione delle ricevute allegate al ricorso.

 Motivazione

I giudici della Terza Sezione Penale hanno ritenuto il ricorso del tutto fondato con riferimento al primo motivo.

I giudici della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che dalla certificazione prodotta dalla difesa, risulta che il messaggio trasmesso dal difensore veniva accettato dal sistema alle lo stesso 4 aprile 2017. Ciononostante, all'udienza del 13 aprile 2017, il processo di appello veniva celebrato senza dare atto dell'istanza difensiva di adesione all'astensione, avendo la Corte territoriale nominato all'appellante un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, definendo il giudizio di secondo grado.

Secondo i giudici di legittimità, i giudici della Corte di Appello hanno errato nel non considerare l'istanza difensiva di adesione all'astensione dalle udienze. In considerazione dell'impedimento comunicato dal difensore, il processo andava certamente rinviato ad altra udienza, tanto più ove si consideri che l'imputato era assistito da un unico difensore e non vi erano altre parti. La decisione dei giudici di secondo grado ha determinato il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, (cfr. Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Rv. 265483).

Tra l'altro i giudici di legittimità hanno fatto rilevare che le modalità di inoltro a mezzo pec della comunicazione di astensione da parte del difensore non poteva essere dichiarata irrituale anche in considerazione del fatto che proprio nel decreto di citazione a giudizio era inserita l'avvertenza che ogni istanza di rinvio andava comunicata proprio attraverso internet all'indirizzo pec indicato uguale a quello utilizzato dal difensore per l'invio della propria istanza.

Per tali motivazioni il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino

Si allega sentenza

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