Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 03 Marzo 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019 - diritto e procedura amministrativa

Vaccino Covid -19, soggetti categorie non prioritarie: se ricevono la prima dose, no alla seconda

Nell'ambito del Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, data la limitata disponibilità dei vaccini, sono state identificate le categorie da vaccinare in via prioritaria nella fase inziale. Proprio in virtù di tanto, nell'ipotesi in cui ai soggetti non rientranti nelle categorie identificate come da vaccinare in via prioritaria, sia stata somministrata la prima dose di vaccino, la somministrazione della seconda dovrà essere sospesa in quanto soggetti non aventi diritto.

Questo è quanto ha stabilito il Tar Sicilia con decreto n. 102 del 13 febbraio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice amministrativo.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento emesso dall'Assessorato della Salute della Regione, con il quale è stata sospesa la somministrazione della seconda dose di vaccino (il cosiddetto richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino. I ricorrenti, in buona sostanza, chiedono l'annullamento, previa sospensione, del predetto provvedimento.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito del Tar adito con riguardo alla istanza delle misure cautelari monocratiche formulate dai ricorrenti. 

La decisione del Tar

Innanzitutto occorre far rilevare che, come ribadito dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, la Costituzione riconosce il diritto alla salute come un diritto fondamentale per tutti. Per tale motivo, in questo contesto storico di emergenza sanitaria nazionale, la vaccinazione deve essere effettuata sulla base di una strategia diretta al rispetto e alla tutela del diritto alla salute di tutti e, quindi, deve ispirarsi ai principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione e promozione del benessere. In quest'ottica, a causa della limitata disponibilità delle dosi in questa fase iniziale di vaccinazione, è stato necessario individuare i gruppi prioritari, ossia le categorie dei soggetti che dovranno avere priorità nella vaccinazione. Ciò premesso, tornando al caso di specie, i ricorrenti :

Ad avviso del Tar le richieste dei ricorrenti vanno rigettate in quanto:

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha respinto la istanza di misure cautelari monocratiche dei ricorrenti.