Nell'ambito del Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, data la limitata disponibilità dei vaccini, sono state identificate le categorie da vaccinare in via prioritaria nella fase inziale. Proprio in virtù di tanto, nell'ipotesi in cui ai soggetti non rientranti nelle categorie identificate come da vaccinare in via prioritaria, sia stata somministrata la prima dose di vaccino, la somministrazione della seconda dovrà essere sospesa in quanto soggetti non aventi diritto.
Questo è quanto ha stabilito il Tar Sicilia con decreto n. 102 del 13 febbraio 2021.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice amministrativo.
I fatti di causa
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento emesso dall'Assessorato della Salute della Regione, con il quale è stata sospesa la somministrazione della seconda dose di vaccino (il cosiddetto richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino. I ricorrenti, in buona sostanza, chiedono l'annullamento, previa sospensione, del predetto provvedimento.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito del Tar adito con riguardo alla istanza delle misure cautelari monocratiche formulate dai ricorrenti.
La decisione del Tar
Innanzitutto occorre far rilevare che, come ribadito dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, la Costituzione riconosce il diritto alla salute come un diritto fondamentale per tutti. Per tale motivo, in questo contesto storico di emergenza sanitaria nazionale, la vaccinazione deve essere effettuata sulla base di una strategia diretta al rispetto e alla tutela del diritto alla salute di tutti e, quindi, deve ispirarsi ai principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione e promozione del benessere. In quest'ottica, a causa della limitata disponibilità delle dosi in questa fase iniziale di vaccinazione, è stato necessario individuare i gruppi prioritari, ossia le categorie dei soggetti che dovranno avere priorità nella vaccinazione. Ciò premesso, tornando al caso di specie, i ricorrenti :
- non rientrano nelle categorie prioritarie;
- hanno ricevuto la prima dose del vaccino;
- aspirano a ottenere la seconda dose e per tal verso hanno impugnato il provvedimento di sospensione su citato, chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'Azienda sanitaria intimata di somministrare la suddetta seconda dose;
- ritengono che la mancata somministrazione della seconda dose nei termini previsti possa provocare gravi effetti per la loro salute a causa del mancato completamento del ciclo vaccinale e per il rischio di essere nuovamente sottoposti a un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi;
- ritengono che l'ordinanza di sospensione impugnata, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, abbia tenuto in considerazione solo il risparmio di spese, piuttosto che la salute dei cittadini.
Ad avviso del Tar le richieste dei ricorrenti vanno rigettate in quanto:
- nel bilanciamento degli interessi, la sospensione della somministrazione della seconda dose del vaccino non trova il suo fondamento nel risparmio di spese in quanto essa è finalizzata a garantire un corretto svolgimento della campagna di vaccinazione nei confronti dei soggetti aventi diritto, così come previsto dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino;
- non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto;
- nel caso in cui la seconda dose non fosse somministrata ai ricorrenti, se questi, nel rispetto delle previsioni del Piano strategico, dovessero rientrare nelle successive categorie di aventi diritto alla vaccinazione, non rischierebbero reazioni avverse per sovradosaggio sia perché non vi sono evidenze scientifiche in merito alla durata dell'effetto della prima dose di vaccino e sia perché nelle informazioni relative all'utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell'EMA), in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha respinto la istanza di misure cautelari monocratiche dei ricorrenti.