Di Giulia Zani su Martedì, 05 Febbraio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Ultimissimi aggiornamenti: art. 131 bis c.p. in materia di stupefacenti

 La sentenza in commento, n. 4633 depositata lo scorso 30 gennaio, interviene a chiarire i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. in materia di stupefacenti e, a latere, affronta nuovamente l'interessante tema della valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, in ordine alla motivazione della decisione e alla corretta qualificazione del reato contestato.

La corte di appello aveva confermato la sentenza del G.U.P. che, dopo aver riqualificato il fatto di reato ai sensi del co. 5 dell'art. 73 in materia di stupefacenti, aveva applicato nel caso di specie anche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

A fronte del rinvenimento nella sua auto di un quantitativo non trascurabile di hashish (gr. 91,15, dai quali erano ricavabili n. 741 dosi) e marijuana (gr. 7,318, dai quali erano ricavabili n. 35 dosi) il G.U.P. e il giudice dell'appello avevano ritenuto che la detenzione dell'imputato fosse per un consumo pressoché esclusivamente personale e avevano applicato l'art. 73 co. 5 d.p.r. 390/90 sulla base delle sole dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio.

"In sede di interrogatorio l'imputato ammetteva la detenzione, dichiarando di avere acquistato lo stupefacente in (OMISSIS), dove studiava, per un uso esclusivamente personale. Dovendo trascorrere un periodo lungo di permanenza in famiglia, non sapendo dove approvvigionarsi delle sostanze di cui faceva uso, aveva ritenuto di procacciarsi una scorta consistente. Produceva, a sostegno della sua giustificazione, un esame di laboratorio da cui risultava la positività ai cannabinoidi."

Il procuratore generale promuoveva dunque ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo e secondo grado lamentando l'erronea qualificazione del reato contestato anche sulla scorta della violazione dell'art. 192 c.p.p., nonché la violazione dell'art. 131 bis c.p.

 In particolare il pubblico ministero lamentava la errata qualificazione dei fatti, evidenziando che giudici di merito, nelle due sentenze conformi, avevano ritenuto erroneamente che la versione fornita dall'imputato fosse ragionevole e credibile.

La pubblica accusa aveva infatti mosso delle censure circostanziate rispetto alla motivazione che i giudici avevano fornito per l'inquadramento giuridico del fatto come ad uso personale che non erano state neppure considerate dalla corte di appello.

Dopo aver rilevato e censurato sotto questo profilo la carenza di motivazione della sentenza di secondo frado, i giudici di legittimità si sono soffermati sui presupposti applicativi dell'art. 131 bis c.p. per verificare la corretta applicazione al caso di specie dell'istituto e le differenze tra la causa di non punibilità e la fattispecie di lieve entità di cui al co. 5 dell'art. 73 T.U. in materia di stupefacenti.

Dopo aver ricordato quali siano i due "indici requisiti" per la applicazione dell'istituto in parola, ovvero le modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo, hanno rilevato come nel caso di specie, i giudici avessero valutato solo uno di questi profili, ovvero la non abitualità del reato, ma avevano trascurato di verificare anche l'aspetto della particolare tenuità dell'offesa. 

 La questione è ormai nota alla giurisprudenza e concerne "i rapporti tra la fattispecie di reato cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.".

Come ricorso la Corte "In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonchè la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta"

Le due fattispecie, dunque, possono ben essere applicabili al medesimo fatto in maniera cumulativa, ma pur gravitando sulla tematica dell'offensività, richiedono valutazioni differenti ai fini dell'applicazione dell'una o dell'altra.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza fosse erronea anche sotto questo profilo e ha disposto la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello. 

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