Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 16 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto condominiale

Quando i piccioni provocano danni. Privati e condomini, ecco come tutelarsi

Inquadramento normativo: Legge n.968 del 27/12/1972 I piccioni torraioli sono nocivi alla salute del patrimonio immobiliare, perché imbrattano gli edifici e i monumenti con le loro deiezioni altamente corrosive.La normativa sulla fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato protegge i piccioni, impedendone la cattura, l'avvelenamento o l'uccisione; è ammissibile che l'uomo li catturi o li cacci per difendere il patrimonio immobiliare, salvo il caso di maltrattamento di animali. Legge n.157 dell'11/2/1992 - Art.2 - Il legislatore, in materia di tutela ambientale e di ecosistema, ha disposto che "fanno parte della fauna selvatica", oggetto di tutela della legge, "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale".

Piccioni e tutela ambientale: I colombi di città, secondo l'orientamento degli organi tecnici dello Stato nonché della giurisprudenza, fanno parte della fauna selvatica, in quanto vivono 'in stato di libertà naturale', risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla legge n. 157 del 1992" ( parere ISPRA 15/6/ 2000; TAR Toscana, sez. II, 2/12/ 2009, n. 2584; TAR Veneto, sez. II, 24/10/2008, n. 3274). Focus: Nei centri abitati i piccioni inselvatichiti sono ritenuti responsabili, in molti casi, di sporcare marciapiedi, edifici e monumenti storici e artistici, con le loro deiezioni, come con le loro carcasse, ma anche di causare danni alle produzioni agricole o di interferire col traffico aeroportuale. Ciò comporta, al fine di tutelare i livelli igienico-sanitari e salvaguardare i beni culturali, continui controlli e interventi di recupero, manutenzione e pulizia, con relativi oneri a carico delle casse comunali. Piani di controllo:Sindaci, Presidenti provinciali e Autorità Sanitarie Locali, per ragioni sanitarie, di tutela del patrimonio zootecnico o di quello storico-artistico, possono promuovere azioni di contenimento della specie per evitare pericoli all'incolumità e alla salute pubblica (L.n. 157/92 -Art. 19). Ordinanze di emergenza dei Sindaci: i Sindaci devono ricorrere a 'metodi ecologici' di contenimento del fenomeno, secondo il principio di prevalenza della disciplina ambientale (Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE). Soltanto una volta falliti questi tentativi è allora possibile, in seconda battuta, l'adozione di piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie preposte". (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 5 aprile 2012, n. 241; T.A.R. Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; T.A.R. Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274; T.A.R. Veneto, sez.II, 19 ottobre 2007, n. 3357).

Casi di revoca delle ordinanze: Lo strumento dell'ordinanza sindacale è stato spesso oggetto di ricorso al T.A.R., nel caso di provvedimenti che autorizzano l'abbattimento dei piccioni inselvatichiti senza prevedere preventivamente metodi ecologici che evitino il ricorso a detta pratica, sia essa posta in capo a soggetti pubblici (Vigili del Fuoco, Agenti Polizia Provinciale ed ausiliari, etc.) o privati (cacciatori ed agricoltori in possesso di regolare licenza di caccia). Si segnalano, a tal proposito, numerose sentenze di revoca, come quelle del T.a.r. Toscana - Firenze, Sez. II, 16 giugno 2011, n. 1076; T.a.r. Emilia Romagna - Bologna, 29 novembre 2011, n. 812; T.a.r. Piemonte, Sez. II, 6 marzo 2012, n. 318 e 27 giugno 2013, n. 826; T.a.r. Lazio - Roma, Sez. II bis, 15 gennaio 2014, n. 525 e 1° aprile 2015, n. 4923) e anche una sentenza della Corte costituzionale (n. 303 del 12 dicembre 2013) che ha sancito l'illegittimità dell'operato in materia da parte della Giunta regionale della Campania. Effetti delle ordinanze amministrative sulla proprietà privata: Se da un lato è un diritto del danneggiato sollecitare A.S.L. e Comune per l'adozione di misure di contrasto del fenomeno della proliferazione dei piccioni, dall'altro lato nelle parti private (es.balcone) è anche il proprietario della stessa unità immobiliare che deve provvedere per evitare pericoli all'incolumità e alla salute pubblica (Trib. di Bologna sent. n.2438 del 21/09/2005). Il Sindaco, (T.A.R. Milano Sez. IV, 18/04/2011, n. 986) titolare dei poteri in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, ha la facoltà di emanare provvedimenti che impongano al proprietario una serie di interventi volti all'eliminazione degli inconvenienti sanitari scaturiti dalle deiezioni dei piccioni stazionanti in gran numero sull'immobile di sua proprietà. In virtù di tale obbligo i proprietari devono garantire che non si creino situazioni che mettano a repentaglio la salute pubblica, quali quelle che si verificano quando uno stabile in evidente stato di incuria diventi l'abituale dimora di piccioni che vi depositano le loro deiezioni, giacché l'accumulo delle stesse, oltre ad otturare gronde, può divenire causa di creazione di focolai di agenti patogeni e di parassiti.

Piccioni in condominio: danni alla salute e all'immobile - Se i piccioni trovano rifugio in una parte comune (es. cortili) il dovere di intervenire graverà sul condominio, nella persona dell'amministratore, che deve provvedere alla pulizia delle parti sporche che rendono l'ambiente insalubre oltre a costituire una seria minaccia ai fini della conservazione dell'edificio stesso. Il fenomeno apparentemente potrebbe interessare solo una parte dell'edificio, in genere i piani alti, o chi vive in una particolare ala del palazzo, ma in realtà coinvolge l'intera struttura, e quindi tutti i proprietari. 

Ciascun condòmino può proporre la trattazione dell'argomento in assemblea, facendo mettere tale punto nell'ordine del giornoLa delibera assembleare in merito è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (Artt. 1120,comma 2,e 1136, c. 2., cod. civ.). In condizioni d'urgenza, dovute all'accesso ed alla permanenza dei colombi in sottotetti, grondaie o altri punti sporgenti degli stabili, l'amministratore potrà intervenire anche senza una delibera assembleare preventiva.

Rimedi:dissuasori e ripartizione delle spese tra i condòmini. - Ciascun condòmino, in mancanza di regolamento,potrà chiedere all'assemblea condominiale l'apposizione dei dissuasori per tenere lontani i colombi. Le spese necessarie per la conservazione dell'edificio, deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa accordo tra i condòmini (Art. 1123, c. 1, cod. civ). Trattandosi di installazioni che, solitamente, sono posizionate sulla facciata, salvo il caso di più edifici costituenti il medesimo condominio, tutti i condòmini dovranno partecipare alla spesaAnche se si tratta di installare dissuasori su un cornicione divenuto ricettacolo per i colombi che, stazionandovi, sporcano il balcone sottostante, l'intervento può considerarsi doveroso e la spesa va ripartita in ragione del valore proporzionale (millesimi di proprietà). In caso di opera di adeguamento del cornicione diretta a evitare che esso risulti dannoso, il Tribunale di Aosta (Trib. Aosta, 14/07/2010) ha disposto che: "Il Condominio non incorre in responsabilità per i danni derivanti al condomino dalla presenza di piccioni, qualora, come nel caso concreto, posizionati da parte del Condominio specifici offendicula (quali i pali para piccioni), non può fondatamente rilevarsi alcuna condotta colposa idonea a dar luogo ad una ipotesi risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto il medesimo, oltre che posizionare appositi dissuasori, tecnicamente altro non può fare per impedire molestie provenienti dall'esterno ed al di fuori della propria sfera di controllo". Come per qualunque decisione afferente il miglior godimento/conservazione delle cose comuni, in conclusione, è necessario che i suddetti dissuasori non alterino il decoro architettonico dell'edificio.

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