Di Paola Moscuzza su Mercoledì, 05 Aprile 2017
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Tribunale di Bergamo: l´affidamento e la "kafala", due istituti comparabili.

 

Scritto da Paola Moscuzza
 
Non vi è alcuna ragione per ritenere impossibile la comparazione tra i due istituti. Questo il responso del Tribunale di Bergamo chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di una donna islamica che nel Gennaio 2015 in Marocco, aveva contratto la kafala di una minore, (ossia il tipico atto di affidamento di diritto islamico) e che a Maggio dello stesso anno, faceva domanda di congedo di maternità presso l´Inps, per un periodo di tre mesi. Attendendo l´esito della richiesta, seppur senza retribuzione, essa godeva del periodo di congedo concessole dal datore di lavoro.
L´Inps respingeva tale richiesta motivandola sulla base dell´impossibilità di equiparare la "kafala" con il provvedimento di affidamento di diritto interno. Nonostante la presentazione del ricorso con cui la donna chiedeva di condannare l´Istituto di Previdenza al pagamento in suo favore di una somma a titolo di indennità per congedo di maternità, di una somma per congedo parentale, nonchè di autorizzarne il godimento, l´Inps li negava ostinatamente, affermando la sua estraneità al giudizio (indicando invece come vero legittimato passivo il datore di lavoro), nonché la mancanza di una previa domanda amministrativa con riferimento al congedo parentale. Volendoci maggiormente soffermare sul merito: considerato che il D.Lgs 151/2001 all´art 26 recita che " nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall´affidamento per un periodo massimo di tre mesi" nonché che l´art 65 della Legge 218/1995 recita che "hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all´esistenza di rapporti familiari o di diritto della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti nell´ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all´ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa", non se ne può non dedurre una immediata efficacia nel nostro ordinamento dell´istituto di diritto islamico in oggetto. Fugato anche il dubbio circa il contrasto con l´ordine pubblico in capo a detta kafala che risultava, nel caso di specie, avvenuto davanti a due notai e previo nulla osta del giudice del Tribunale di Casablanca.
Si aggiunga a ciò che la kafala, a differenza dell´affidamento di diritto nazionale che è previsto per un periodo anche breve e temporaneo, presuppone l´impegno della famiglia ospitante di occuparsi del minore fino al raggiungimento della maggiore età, dando in tal senso maggiore garanzia per la tutela del minore.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina nell´anno 2015