Inquadramento normativo: Art. 87 C.d.S.; art. 1681 c.c.; art. 1218 c.c.; art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, Regolamento (UE) n. 181/2011 (relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004)
Servizio di linea per trasporto di persone: Nell'ambito dei trasporti di persone, si parla di servizio di linea quando l'esercente tale servizio effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
Mezzi adibiti ai servizi di linea per il trasporto di persone: Sono adibiti a quest tipo di servizi: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
Responsabilità nell'esecuzione del servizio di linea e nei sinistri: In linea generale, il vettore:
- è responsabile per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
- risponde dei sinistri che colpiscono i viaggiatori durante il trasporto;
- risponde della perdita e dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé;
- deve provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno al fine di escludere la sua responsabilità,.
Casistica e prova del danno: Secondo la giurisprudenza, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l'evento dannoso [...], mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l'ordinaria diligenza [...] (cfr. Cass. n. 11194/2003, Cass. civ., n. 249/2017).
La responsabilità del vettore si estende anche ai sinistri che avvengono durante le operazioni preparatorie e accessorie, quali l'imbarco e lo sbarco dal mezzo ed è superata se il giudice di merito accerta un comportamento imprudente del viaggiatore: comportamento, questo, che deve risultare causa esclusiva del sinistro. (Cass. civ., n. 9593/2011). Il viaggiatore, in caso di sinistro, ha l'onere di provare il nesso causale tra il sinistro occorsogli e l'attività del vettore nell'esecuzione del contratto di trasporto, e non anche l'anormalità del servizio che ha determinato l'evento dannoso. La dimostrazione dell'anormalità del trasporto o della condotta colposa del personale dipendente del vettore, deve essere fornita dal viaggiatore, come presupposto della sua pretesa risarcitoria, nel solo caso del contratto di trasporto concluso con le Ferrovie dello Stato, in forza di quanto espressamente previsto in punto dall'art. 11, R.D.L. n. 1948/1934, convertito in legge n. 911/1935 (Cass. n. 4388/79, Tribunale Milano sentenza del 21 febbraio 2017).
Focus: Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Trasporto di linea e diritti dei disabili: Il vettore non può rifiutare di far salire a bordo del veicolo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta. Eccezioni a tale rifiuto sono previste:
- quando l'impossibilità di far salire a bordo i disabili è imputabile al rispetto di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione europea, internazionale o nazionale;
- quando la predetta impossibilità è imputabile al rispetto di obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
- quando la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate e alle stazioni, renda fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.
In questi casi, il vettore deve informare la persona interessata dell'esistenza di eventuali servizi alternativi accettabili gestiti dal vettore stesso.
Casistica e momento iniziale della responsabilità del vettore: Per costante giurisprudenza (Cass. 73/1802; Cass. 04/2496; 666/12), il momento iniziale della responsabilità del vettore non si identifica con quello della partenza, ma si identifica con quello di affidamento della persona (e quindi con il momento della salita), atteso che ai fini della presunzione di responsabilità del vettore non rileva il movimento del veicolo (Tribunale Milano, sentenza del 22 giugno 2016).
Casistica, danno e prova acquisto del biglietto: Per la richiesta di risarcimento danni, il viaggiatore non è tenuto a provare l'avvenuto acquisto del biglietto, ma è sufficiente che dimostri la sua presenza sul veicolo in qualità di passeggero (Cass. 79/4388, Tribunale Milano, sentenza del 22 giugno 2016).
Risarcimento danni e assicurazione del veicolo: Se il sinistro si verifica a seguito di un incidente stradale intercorso tra veicolo adibito a servizio di linea e altro veicolo a motore, il terzo trasportato dal primo tipo di veicolo (ossia il viaggiatore), che lamenti di avere subito un danno a seguito di tale incidente, può chiedere il risarcimento danni direttamente all'impresa di assicurazione RC Auto del veicolo su cui è trasportato. Tale azione risarcitoria si aggiunge alle ordinarie azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la prima esercitabile nei confronti del vettore, la seconda nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo ex art. 2054 c.c. (Tribunale Milano, sentenza del 25 febbraio 2015).