Di Salvatore Davide Cilia su Martedì, 03 Luglio 2018
Categoria: Business

Trasparenza ma ...non troppa

Il regime di "trasparenza fiscale" è stato disciplinato con il D.lgs 344/2003 ed in particolare con gli articoli 115 e 116, i quali  introducono nel nostro ordinamento un nuovo regime di tassazione per le società di capitali.

 Il regime testé introdotto, a differenza di quello ordinario che prevede l'imposizione unicamente in capo al soggetto che produce il reddito e quindi in capo alla società, fa si che il reddito prodotto dalla società sia imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

L'introduzione di questo regime di tassazione si è resa necessaria allo scopo di eliminare fenomeni di doppia imposizione, come nel casi di distribuzione di dividendi.

Infatti quando una società di capitali realizzava un utile, questo veniva colpito dall'IRES, successivamente, quando la società decideva di distribuire l'utile ai soci questi ultimi dovevano a loro volta versare l'Irpef sul reddito percepito, il quale:

era assoggettato, alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%, in caso di partecipazione non qualificata;

concorreva al reddito complessivo nella misura del 49,72% se la partecipazione era qualificata.

 Inoltre se i soci della società non erano persone fisiche, ma società di capitali, l'utile percepito concorreva alla formazione del loro reddito d'impresa per un ammontare pari al 5% indipendentemente dal fatto che la partecipazione fosse qualificata o meno. In questo modo si verificava una doppia imposizione, in quanto lo stesso reddito veniva tassato sia ai fini IRES sia ai fini IRPEF. Il legislatore ha trovato allora una via d'uscita nella trasparenza fiscale, la quale permette alle società di capitali di comportarsi da un punto di vista fiscale come una società di persone e cioè attribuire il reddito direttamente in capo ai soci, a prescindere se l'abbiano percepito o meno, e quindi versare l'I.R.PE.F., in luogo dell'I.RE.S.

Requisiti necessari per fruire della tassazione per trasparenza 

Possono beneficiare di tale regime fiscale: le società di capitali che sono a loro volta partecipate da altre società di capitali; ciascuno dei soci, a condizione che abbia un percentuale di diritto di voto esercitabile nelle assemblee; i soci a condizione che detengano una partecipazione agli utili non inferiore al 10 percento e non superiore al 50 per cento. I requisiti appena esposti devono sussistere ininterrottamente dal primo giorno del periodo d'imposta in cui la partecipata esercita l'opzione fino al termine del periodo di opzione.

Se rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 116 del TUIR (Ristretta base proprietaria):

il numero di soci non deve essere superiore a 10 (20 per le cooperative);

l'ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (7,5 milioni di euro);

L'opzione può essere esercitata anche da una S.R.L. Uni-personale.

Occorre inoltre che:

i soci non fruiscano della riduzione dell'aliquota IRES

la società partecipata non deve aver esercitato l'opzione per il consolidato;

la società partecipata non deve aver emesso strumenti finanziari di cui all'art. 2346 ultimo comma;

la società partecipata non deve essere assoggettata a procedure concorsuali di cui all'art. 101 comma 5 del TUIR;

Modalità di esercizio dell'opzione

L'opzione per aderire al regime deve essere presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi e cioè il 31 ottobre di ogni anno per il triennio che comprende l'anno in corso ed i due successivi, attraverso la compilazione del quadro OP, sezione III, del modello Redditi Società di Capitali.

ADEMPIMENTI DEI SOCI E DELLA SOCIETA'

I soci, inotre, dovranno comunicare la loro volontà di aderire al regime alla società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La mancata comunicazione anche di un solo socio rende inefficace l'opzione per il regime in esame.

La società, dopo aver raccolto il consenso di tutti i soci, ha l'obbligo di inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione, entro il termine del primo periodo d'imposta interessato dall'opzione.

Pertanto, se la società intende optare per il regime della trasparenza per il triennio 2018-2019-2020, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 31.12.2018.

Esempio di comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate

"Con la presente il sottoscritto Mario Rossi, socio con una quota di partecipazione del 35 % della ALFA SR.L., società comunica l'intenzione di voler optare per il regime di trasparenza di cui all'articolo 116 (115), del Tuir, per il triennio 2018 – 2020"

Alla scadenza del triennio, se la società è ancora intenzionata a utilizzare il regime della trasparenza, dovrà rinnovare l'opzione, presentando nuovamente la comunicazione.

In caso di Srl Unipersonale, non è richiesta la raccomandata da parte del socio, poiché la volontà dell'unico socio coincide con quella della società.

 VANTAGGI DEL REGIME

Uno dei vantaggi che si ha adottando il regime della trasparenza, è di realizzare un risultato economico migliore, in quanto il risultato di bilancio, sarà gravato dalla sola I.R.A.P.;

Un numero di soci più elevato consente di ridurre il reddito imputato a ciascuno di essi e quindi di fruire maggiormente dell'effetto di progressività dell'Irpef;

Risulta conveniente per quei soci, i quali sono assoggettati ad una aliquota I.R.PE.F. minima, inferiore cioè rispetto all'I.RE.S. .

SVANTAGGI DEL REGIME

Di contro tale regime non risulta conveniente, quanto maggiore è l'aliquota marginale I.R.PE.F. dei singoli soci rispetto a quella I.RE.S.;

Maggiore è l'ammontare degli altri redditi posseduti dai soci, minore è la convenienza per il regime di Trasparenza, in quanto il reddito imputato dalla società, in presenza di altri redditi, sarà oggetto di aliquote Irpef più elevate.

In conclusione, adottare il regime della Trasparenza fiscale nella S.R.L., cioè "dirottare" la tassazione dall'I.RE.S. della società, all'I.R.PEF. in capo ai singoli soci, rappresenta sicuramente un'alternativa da "VALUTARE"caso per caso, insieme al proprio Commercialista.