Con sentenza n. 6917 del 20 giugno 2018, il TAR Lazio ha stabilito che nel caso in cui sia presentata istanza di riconoscimento in Italia della professione da insegnante conseguita in Spagna, l'Amministrazione ricevente la richiesta, ai fini della procedura di equipollenza del titolo, ha l'obbligo di emanare un provvedimento espresso. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici amministrativi. La ricorrente ha conseguito la professione di docente di scuola secondaria in Spagna e ha deciso di avviare la procedura di equipollenza di tale titolo in Italia. A tal fine, ha presentato la relativa istanza all'Amministrazione competente. È accaduto che, decorsi 4 mesi dal deposito di tale richiesta, quest'ultima non ha emesso alcun provvedimento espresso, né positivo, né negativo. Il caso è giunto dinanzi ai magistrati. In buona sostanza la ricorrente, ritenendo ingiusto il silenzio dell'Amministrazione ha proposto ricorso al TAR, affinché fosse accertata:
- l'illegittimità di tale silenzio, da un lato;
- l'equipollenza in Italia del suo titolo conseguito in Spagna, dall'altro.
Innanzitutto, appare opportuno chiarire che il procedimento di riconoscimento di un titolo conseguito in un altro Stato membro dell'Unione Europea è disciplinato dalla Direttiva CEE 07/09/2005 n. 2005/36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con la Legge n. 13 del 6 febbraio 2007 e con e con D. Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007). Secondo l'art.1 della predetta direttiva, quest'ultima "si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali".
Dalla lettura di tale disposizione, risulta evidente che nell'ambito di applicazione di tale norma rientra anche la professione di insegnante di scuola secondaria conseguita in un altro Stato membro, come appunto è accaduto per la ricorrente. Ne discende che il deposito dell'istanza, da parte di quest'ultima, per avviare il procedimento di riconoscimento del suo titolo ottenuto in Spagna, trova legittimazione proprio nella predetta disposizione. A tal punto, non ci resta che puntare l'attenzione su due questioni fondamentali del caso in esame:
- la legittimità del deposito della richiesta della ricorrente in forza dell'art. 1 della predetta direttiva;
- l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione.
Proprio su quest'ultimo punto, il TAR ha fondato il suo ragionamento. Vediamo in che modo. L'art. 31 del codice del processo amministrativo stabilisce chiaramente che: "decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo ..., chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere". Orbene, nel caso di specie,stante il decorso del termine di quattro mesi e il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta della ricorrente, a buon diritto, quest'ultima ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento dell'obbligo della resistente di provvedere. Infatti, a parere dei magistrati aditi, il predetto silenzio è illegittimo. Tuttavia il ricorso merita un accoglimento parziale atteso che se da un lato, bene ha agito la ricorrente per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del comportamento inerte dell'Amministrazione, dall'altro la ricorrente medesima non può ottenere una pronuncia di riconoscimento del titolo di insegnante conseguito in Spagna. E ciò in considerazione del fatto che, secondo il TAR, non è possibile accogliere tale domanda, in sede giudiziale, spettando tale decisione alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione (cfr. TAR LAZIO sentenza n. 3590/2018). Quindi i Giudici amministrativi possono solo dichiarare illegittimo il silenzio dell'Amministrazione e ordinare a quest'ultima di provvedere.
Questo iter logico-giuridico seguito dai magistrati trova il suo fondamento nel predetto art. 31, 3° comma, secondo cui il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo in determinati casi, ossia:
- quando l'atto amministrativo richiesto è un atto vincolato (e quindi non il frutto dell'esercizio del potere discrezionale dell'attività amministrativa);
- quando, in riferimento al provvedimento amministrativo richiesto, non devono essere compiuti necessari adempimenti istruttori da parte dell'Amministrazione.
Solo in questi casi, pertanto, i Giudici potrebbero entrare nel merito della domanda su cui avrebbe dovuto pronunciarsi l'Amministrazione. Negli altri casi, il giudizio si limita a verificare la legittimità del comportamento posto in essere dalla Pubblica Amministrazione, senza interferenze nelle scelte discrezionali di quest'ultima. Tornando al caso in esame, è evidente che la questione di cui è stato investito il TAR non rientra nelle eccezioni contemplate dal predetto art. 31. Infatti, la decisione in merito al riconoscimento o meno del titolo di insegnante conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea rientra nell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Con l'ovvia conseguenza che è sottratta alla sfera di competenza del Giudice. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha accolto il ricorso della ricorrente nel senso su indicato, ordinando all'Amministrazione di emanare con un provvedimento espresso.