Il diritto alla percezione di una quota del TFR dell´ex coniuge spetta solo nel caso in cui la data di proposizione della domanda di divorzio sia anteriore rispetto a quella di maturazione del trattamento di fine rapporto.
Tale liquidazione (da calcolarsi nella misura del 40%, con delle specificità da valutarsi caso per caso) soggiace alla ricorrenza di vari elementi soggettivi quale il fatto che il richiedente non abbia contratto nuovo matrimonio e sia percettore di assegno di mantenimento versato mensilmente. Essa è, comunque, principalmente subordinata al dato temporale di presentazione della domanda di divorzio.
Di conseguenza, nel caso esaminato dalla Suprema Corte in commento, alla ex moglie richiedente non è stato riconosciuto alcun diritto alla percezione di una quota di TFR appartenente al consorte in quanto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato proposto successivamente rispetto alla maturazione in capo al marito del diritto al TFR.
L´importantissimo principio è stato affermato dai Supremi Giudici di Cassazione, Sezione VI Civile, che con la recentissima ordinanza n. 7239 del 2018 hanno fatto chiarezza in merito a questo complesso argomento.
Nel caso de quo già dai Giudici di seconde cure e poi di Giudici di Piazza Cavour, investiti della questione, era stata rigettata la domanda volta al pagamento di una quota di TFR a favore dell´ex moglie sull´assunto che il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio fosse stato proposto in un arco temporale successivo rispetto alla maturazione del diritto al percepimento del TFR in capo al marito.
Con la loro pronuncia, gli Ermellini hanno precisato come dai Giudici territoriali fosse stato correttamente applicata la norma di cui all´art. 12-bis l. n. 898/1970, avendo essi giustamente individuato nella data della fine del rapporto di lavoro quella nella quale fosse sorto effettivamente il diritto del marito al TFR negandosi conseguentemente il diritto in capo all´ex moglie alla percezione di qualsiasi quota di TFR.
Ciò detto la Corte - non accogliendo le doglianze della donna - ha rigettato il ricorso proposto.
Si allega Ordinanza.
Alessandra Garozzo
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