Con la sentenza n. 32577 del 16 luglio 2018, i giudici della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, hanno chiarito, ai fini dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto e x art. 131 bis c.p., quando i reati vanno considerati " della stessa indole".
Prima di soffermarci sul principio di diritto pronunciato dai giudici di legittimità, appare opportuno richiamare la disposizione dell'art. 131 bis del c.p. nella parte in cui esclude la applicabilità quando il comportamento dell'autore del reato risulta "non abituale". A tal fine il terzo comma della disposizione citata stabilisce" Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate."
I giudici del Supremo Collegio hanno chiarito che per valutare la configurabilità del presupposto ostativo della " non abitualità del comportamento criminoso" vanno considerati " della stessa indole" non solo i reati che violano la medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneità sia sotto l'aspetto oggettivo (in relazione al bene tutelato) che soggettivo (in relazione ai motivi hanno determinato la condotta criminosa).
I Fatti
Il PMricorreva per saltum ex art 579 c.p.p. avverso la sentenza, con la quale l'adito Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di XX., generalizzato come in atti ed imputato di truffa, per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p.. Il ricorrente si lamentava dell'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. in quanto l'imputato risultava avere avuto due precedenti ostativi.
Decisione
I ricorso è stato dichiarato fondato dai giudici del Supremo Collegio.
Gli stessi hanno richiamato la sentenza a SS UU n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 con la quale si era già chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. della "non abitualità del comportamento criminoso", previsto dalla medesima disposizione, " il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame; ai fini della valutazione del predetto presupposto, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui -, ma anche a reati già in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis c.p.".
I giudici inoltre hanno richiamato a tal proposito le sentenze della Sez. 1 - n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800 e della Sez. 6- n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869 con le quali la Corte ha già affermato che vanno considerati "della stessa indole", non soltanto i reati che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che presentano profili di omogeneità:- sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive... e sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (come nel caso di delitti tutti connotati dallo scopo di lucro).
Nel caso di specie il Tribunale aveva esclusoa carico dell'imputato l'esistenza di precedenti per reati della stessa indole della truffa contestata, limitandosi ad affermare che l'imputato "presentava modesti precedenti penali, non specifici", nonostante il fatto che lo stesso, come è stato documentato dal PM ricorrente, fosse gravato da due precedenti per reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, senz'altro potenzialmente valorizzabili come reati della stessa indole di quello contestato.
Per quanto sopra esposto la sentenza impugnataè stata annullata con rinvio per il giudizio avantila Corte di appello di Ancona che dovrà uniformarsi al principio enunciato.
Si allega sentenza