Il reato d´interferenza illecita nella vita privata non è integrato se lo strumento di registrazione, anche se istallato nel luogo identificato come privata dimora, non abbia captato immagini tali da risalire ai soggetti ripresi.
Con sentenza n 4669/18, depositata il 31 Gennaio, la V sezione Penale della Corte di Cassazione, si è espressa sull´art 615 bis c.p.
Un uomo, indagato per avere istallato nei bagni dell´ufficio riservati al personale femminile, una microtelecamera, condannato in primo e secondo grado, adiva la Cassazione eccependo l´aver mancato, i giudici di merito, di dare la motivazione in riferimento all´effettiva consumazione del reato di cui all´imputazione.
La telecamera invero, istallata per un paio di ore, aveva manifestato delle disfunzioni tali da riuscire a registrare solo l´immagine dell´ambiente e non anche delle donne che in quell´arco temporale vi si erano introdotte.
Questa l´argomentazione su cui la difesa fondava il ricorso.
I Supremi Giudici accoglievano il ricorso e annullavano la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d´Appello, così smontando il ragionamento che aveva condotto i giudici del merito a decidere per la condanna.
Questi ultimi, infatti, avevano erroneamente considerato il reato di interferenza illecita nella vita privata, un reato di pericolo, ritenendolo consumato, pertanto, solo con la registrazione di notizie o immagini verificate in luogo di privata dimora.
La Cassazione ha, diversamente, spiegato che quello previsto e punito all´art. 615 bis c.p., è reato di danno in quanto "punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora".
Quanto recitato dall´articolo è chiaro al punto da non lasciar dubbio sul fatto che la riservatezza domiciliare (bene giuridico tutelato dalla norma) è compromessa nel momento in cui l´autore dell´istallazione dell´apparecchio, ha percepito tramite lo strumento, quegli atti di manifestazione della vita privata che i soggetti compiono nei luoghi considerati di privata dimora (come, indiscutibilmente, è il bagno di un ufficio).
Chiosa la Suprema Corte: " Il reato di cui all´art. 615-bis c.p. sussiste anche nell´ipotesi in cui le riprese vengono effettuate in assenza del soggetto la cui riservatezza domiciliare viene violata, ma a condizione che il luogo ove avviene la captazione sia per l´appunto rimasto connotato dalla sua personalità, sia cioè in grado di restituire unaeffettiva e concreta testimonianza della vita privata del medesimo, atteso che oggetto di punizione ai sensi della disposizione citata non à la mera intrusione nel domicilio altrui (Sez. Un., n. 26795 del 28 marzo 2006, Sez. 5, n. 46509 del 27 novembre 2008, ).
Nel caso di specie, non essendovi traccia nella registrazione, della presenza dei soggetti che avevano avuto accesso ai bagni, non trasparendo informazioni da cui risalire alla loro vita privata, tali immagini non rilevavano ai fini della configurazione del reato.
Avv. Giovanni Di Martino
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