Riferimenti normativi: D.P.R. n.39/1953 – Art.7 L. n.99/2009- D.L.119/2018 - L n.145/2018
Focus: Chi possiede un veicolo registrato al PRA (pubblico registro automobilistico) è tenuto a pagare la tassa automobilistica che è un <<tributo proprio>> dello Stato da pagare alla Regione di residenza dove si possiede un veicolo.Oltre al bollo auto, come confermato dalla legge di bilancio 2019, è dovuto il superbollo dai possessori di auto con cilindrata superiore a 185 Kw, ossia l'addizionale erariale, sulla tassa automobilistica, di 20 euro in più per kw superiore alla soglia.
Principi generali: Il bollo auto, come premesso, è una tassa legata al possesso di un veicolo che deve essere corrisposta, indipendentemente dalla sua effettiva circolazione su strada, nei termini previsti dalla legge, facendo attenzione a distinguere tra mese di scadenza e mese di pagamento. Il primo determina la scadenza effettiva della tassa automobilistica, il secondo definisce il termine ultimo entro il quale va effettuato il paga-mento che, solitamente, è il mese successivo a quello di scadenza. E' un tributo, dal 1993, di competenza regionale per le regioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale è di competenza erariale, e, quindi, gestito dall'Agenzia delle Entrate.La tassa è soggetta al termine di prescrizione di tre anni, sia per l'attività di accertamento che di riscossione, cioè "si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento", ai sensi dell'art.5 D.L.953/82, modificato dall'art.3 del D.L.2/86, convertito in legge n.60/86.Ai termini di prescrizione, relativi alla riscossione del bollo, non possono derogare autonomamente e fissare proroghe le Regioni ad autonomia ordinaria, come da sentenza della Corte Costituzionale n.311/2003, pur percependo esse il gettito della tassa ed esercitando l'attività amministrativa di riscossione e recupero della stessa.Decorso il predetto termine di prescrizione, il contribuente è esentato dal versamento della tassa, se non è richiesto il pagamento mediante cartella, come disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.20425/17.
Il superbollo, istituito dal decreto Salva Italia con l'art.23, comma 21, del D.L.6/7/2011 n.98, prevede il pagamento, per i possessori di auto di lusso e/o di grande cilindrata, con potenza superiore a 185 kw, di una maggiorazione erariale del bollo auto, per il trasporto promiscuo di persone e cose, con un aumento di 20 euro per kw superiore alla soglia.Prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 era stato presentato un emendamento alla manovra fiscale per cancellare il superbollo, ma, in sede di conversione, l'emendamento non è stato approvato per cui vige l'obbligo del pagamento superbollo auto anche per l'anno in corso.
Esenti dal bollo auto sono: 1) le auto di disabili, invalidi e portatori di handicap con grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni; 2) le auto ibride; 3) le auto elettriche e per quelle alimentate esclusivamente a gpl e metano; 4) i mezzi intestati alle Onlus, le ambulanze e i veicoli utilizzati per il trasporto di persone in particolari con-dizioni o di organi e sangue. Per i veicoli ultratrentennali a uso proprio o promiscuo e i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, con autocertifi-cazione, è prevista la esenzione della tassa se non utilizzati e la riduzione della stessa (cd. bollo ridotto, cioè tassa forfettaria di circolazione), ai sensi dell'art.36 legge n.342/2000, solo se il veicolo circola effettivamente su strade pubbliche.Omesso o pagato in ritardo: in caso di mancato o ritardato pagamento del bollo e del superbollo, il contribuente può regolare spontaneamente la sua posizione entro un anno dalla scadenza della tassa automobilistica, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso, pagando, in buona sostanza, interessi di mora pari allo 0,8% dal 2019, per ogni giorno di ritardato pagamento, più una sanzione ridotta pari allo 0,1% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo.
Bollo auto e Superbollo scaduti e iscritti a ruolo possono essere sanati. Le tasse automobilistiche se non pagate sono soggette al recupero del credito da parte dell'ente impositore mediante emissione di cartelle di pagamento ed eventuale iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo. E' previsto il condono fiscale totale e l'inesigibilità del credito per le cartelle notificate tra il 1°gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, con cancellazione automatica del debito, dovuto a omesso versamento, fino a 1.000 euro.Nei casi di parziale versamento delle somme dovute, relative alle cartelle di cui sopra, i versamenti effettuati prima del 24/10/2018, data di entrata in vigore della nuova normativa (D.L. n.119/2018), non rientrano nella sanatoria del bollo auto, per cui rimangono definitivamente acquisite, cioè non verranno rimborsate. Invece, le somme non dovute, versate dopo l'approvazione della legge, saranno rimborsate.
Rottamazione-ter: definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.Le cartelle di pagamento di bollo auto e di superbollo non pagate, notificate tra il 1°gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017, possono essere rottamate fruendo della definizione age-volata, come previsto dalla legge di bilancio n.145/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019. Pertanto, coloro, cittadini e imprese, che hanno ricevuto, nel periodo suddetto, una cartella di pagamento per il bollo auto non pagato e non hanno provveduto al saldo entro il termine dei 60 giorni, possono presentare la domanda di adesione rottamazione dei ruoli all'Agenzia delle Entrate Riscossione,via internet, entro il 30 aprile 2019.
L'attuale sanatoria, disciplinata dall'art. 1, commi da 184 a 199, della legge di Bilancio 2019, permette di pagare il nuovo importo determinato e comunicato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito dell'istanza presentata, e di non pagare totalmente le sanzioni e gli interessi di mora riguardanti i suddetti carichi, fermo restando l'aggio di riscossione che, però, si applica solo al capitale.L'importo condonato sarà effettuato in un'unica soluzione o rateizzato in 10 rate, di pari importo, in 5 anni, con un interesse pari al 2% .