Di Giovanni Di Martino su Lunedì, 01 Ottobre 2018
Categoria: Scuola e Istruzione

Tar Puglia: illegittimo il sei in condotta attribuito in maniera indiscriminata a tutta la classe

I giudici amministrativi del Tar Puglia, Sezioni Unite, con la sentenza n. 1223 del 12 settembre 2018, hanno stabilito che il sei in condotta attribuito a tutti gli alunni di una classe, è illegittimo se non è stata provata la condotta colpevole di tutti i componenti della classe .

I Fatti

I genitori di due alunne minorenni di un Istituto di Scuola Secondaria di Secondo Grado impugnavano, nell'interesse delle proprie figlie, avanti al Tar della Puglia il provvedimento con cui il consiglio di classe aveva deciso di attribuire all'intera classe il sei in condotta per il comportamento grave adottato solo da alcuni alunni.Era accaduto che all'aeroporto Orly di Parigi, di ritorno di uno stage linguistico due alunne erano state accusate di un fatto grave per la sottrazione di merce in uno dei tanti negozi. Al ritorno in sede l'insegnante accompagnatrice presentava una relazione scritta sull'accaduto al Dirigente ove per il grave comportamento veniva chiamata in causa l'intera classe. Veniva convocato un consiglio di classe straordinario e successivamente al momento della stesura degli scrutini veniva stabilito di attribuire a tutti quanti gli alunni il voto di 6/10 in condotta

 Nel ricorso proposto venivano mosse diverse doglianze dai ricorrenti:1-Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 2. Violazione ed erronea applicazione di legge -art. 27 Cost., artt. 4 e 9-ter d.p.r. n. 249/1998. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento e di difesa; 4. Abnormità e violazione per mancata applicazione del principio di tipicità delle sanzioni. Violazione ed erronea applicazione di legge - art. 4, d.p.r. n. 249/1998. Violazione del regolamento d'istituto Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta; 6. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4, commi 1 e 3, statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento e di difesa. In via gradata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 7. Violazione di legge - art. 5 co. 2 lett. c), d.lgs. n. 297/1994 - art. 2 co. 4., d.p.r. n. 249/1998. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento; 8. In via gradata. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4 statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. Ci si lamentava delle modalità con le quali era stata effettuata la istruttoria che si presentava assai lacunosa e senza il coinvolgimento delle interessate. Infine si metteva in evidenza la sproporzione della misura applicata rispetto alla condotta delle ricorrenti che comunque erano rimaste estranee ai gravi fatti rimproverati alle compagne di classe che si erano rese responsabili dell'accaduto.

 Motivazione

Il Tar adito ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto, infatti dall'istruttoria effettuata non è emerso alcun elemento fattuale in relazione al presunto "atteggiamento omertoso" imputabile direttamente in capo a tutti gli alunni della classe. Invero,a causa del grave comportamento riferito solo ed esclusivamente a due alunne, tutti gli altri si sono visti costretti a subire le conseguenze della incresciosa vicenda sa vicenda "frutto di irresponsabilità ed incoscienza"

I giudici amministrativi hanno di fatto accolto il ricorso in quanto l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto, prima di procedere ad attribuire a tutti gli alunni della classe il sei in condotta, effettuare una valutazione del comportamento individualizzato per ciascuno alunno.La punizione indiscriminata dell'intero gruppo-classe, si appalesa essere stata una misura oggettivamente sproporzionata e priva di giustificazione razionale, soprattutto nei confronti di chi ha dovuto subire tra l'altro l'imbarazzo di vedersi coinvolta nei controlli e nell'attività di perquisizione ad opera degli agenti della polizia francese.

Per tali motivi il ricorso è stato accolto ed il provvedimento con cui era strato attribuito alle ricorrenti il voto di 6 in condotta annullato.

Segue sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2018, proposto da

-OMISSIS-e -OMISSIS-, quali esercenti la potestà genitoriale rispettivamente sulle

minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe

Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, -OMISSIS-Statale "-

OMISSIS-" - -OMISSIS-(BA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,

domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- delle determinazioni assunte il 12.6.2018 dal Consiglio di Classe della 3^-

OMISSIS- -OMISSIS-- -OMISSIS-presso -OMISSIS-Statale "-OMISSIS-" in -

OMISSIS-(BA) durante lo scrutinio del secondo quadrimestre, anno scolastico

2017/2018, relativamente alle ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS-, come risultanti

dai verbali di pari data e dal relativo Allegato A, nonché dal tabellone ad essi allegato,

recante trascrizione dei voti, nella parte in cui attribuiscono alle ricorrenti la

valutazione per il "comportamento" pari a sei/decimi, voto conosciuto per

affissione nei locali scolastici in data 18.6.2018;

- delle determinazioni assunte dal Consiglio di Classe Straordinario della 3^-

OMISSIS-, come risultanti dai relativo Verbale n. 3 del 31.5.2018, conosciuto in

data 19.7.2018 a seguito di accesso agli atti;

- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque

connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d'interesse delle

ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università

e della Ricerca e del -OMISSIS-Statale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-(BA);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 il dott. Alfredo

Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Domenico Torre

e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una

sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizione previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6.8.2018, -OMISSIS-e -OMISSIS-, quali

esercenti la potestà genitoriale rispettivamente sulle minori -OMISSIS-e -

OMISSIS-, adivano il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari,

chiedendo l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponevano in fatto che le minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, durante l'anno

scolastico 2017/2018, avevano frequentato la classe 3^-OMISSIS- presso il –

OMISSIS-"-OMISSIS-" di -OMISSIS-(BA), caratterizzandosi come "studentesse di

elevato profilo", avendo conseguito alte votazione in tutte le materie ed, in particolare,

un voto in condotta di 9/10 al primo quadrimestre.

Nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 maggio 2018, il Liceo organizzava uno stage

linguistico di Alternanza Scuola-Lavoro in Parigi, cui partecipavano anche le

predette minori .

Il 24.5.2018, al momento del ritorno in Italia da detto stage , si verificava un

increscioso episodio, relazionato per iscritto dalla docente accompagnatrice,

prof.ssa -OMISSIS-, come segue: "il giorno 24 maggio alle ore 10.30 circa mi trovavo c/o

l'aeroporto di Parigi/Orly, con l'intero gruppo partecipante allo stage e la prof.ssa -OMISSIS-

, in attesa del volo di ritorno a Napoli delle 12.30.

Dopo aver effettuato il check-in per l'imbarco del bagagli, mi viene richiesto dagli studenti, così

come accaduto nei giorni precedenti, di poter effettuare un giro tra gli esercizi commerciali presenti

nell' aeroporto. Accordato il permesso, dopo consuete raccomandazioni di comportamento corretto,

gli studenti si dirigevano a piccoli gruppi in alcuni esercizi commerciali attigui, mentre la scrivente

e la prof.ssa -OMISSIS-, vigilavano verificando dove si dirigesse ogni gruppo.

Dopo alcuni minuti, vengo contattata telefonicamente da un'alunna, (OMISSIS), che mi

informava di recarmi c/o il "Victoria's Secret" per sopraggiunte problematiche. Giunta sul posto,

mi interfaccio con la responsabile del citato esercizio commerciale che mi comunica di aver sorpreso

un'alunna in possesso di merce non acquistata e di averla invitata a restituire quanto preso.

L'alunna, dopo aver restituito il maltolto, si era allontanata. Tuttavia, la responsabile sosteneva

di essere sicura che la ragazza avesse omesso di restituire qualcos'altro; lei nel frattempo aveva

informato gli agenti della polizia presenti nell'aeroporto di quanto accaduto che stavano per

raggiungerci, e mi invitava a radunare tutti i ragazzi del gruppo.

Dopo alcuni minuti, tutti mi raggiungono c/o il Victoria's Secret e la titolare dello stesso, riconosce

(OMISSIS) della 3 -OMISSIS-, quale responsabile di quanto precedentemente illustrato.

Con gli agenti, la titolare del negozio e la ragazza ci dirigiamo c/o un camerino ed io

invito(OMISSIS) a restituire qualsiasi altra cosa avesse sottratto, ancora in suo possesso.

La ragazza, visibilmente spaventata, si reca allora dall'amica (OMISSIS) della 3-OMISSIS-,

per riprendere ciò che le aveva precedentemente consegnato (un paio di slip).

Entrambe le ragazze vengono severamente ammonite dagli agenti di polizia che le individuano

come "esecutrice del furto e complice".

Successivamente gli agenti e la titolare del negozio, invitandomi ad allontanarci, mi comunicano di

aver compreso che si e trattato di un gesto sconsiderato frutto di irresponsabilità ed incoscienza e

che non sarebbe stata esposta alcuna denuncia. Tuttavia, al fine di far comprendere le gravi

conseguenze di tale gesto, gli agenti avrebbero proceduto alla perquisizione, in mia presenza, di ogni

singolo studente al termine del quale avrebbero severamente ammonito le due ragazze responsabili.

Dopo aver cercato di contenere e calmare gli animi di tutti gli altri studenti, per quanto stava

accadendo, io sottoscritta chiedevo di pagare quanta era stato sottratto, ringraziando per la

comprensione riscontrata.".

Sottolineavano, in particolare, le ricorrenti che le proprie figlie non avevano preso

parte in alcun modo all'increscioso episodio sopra ricordato, risultando, anzi,

vittime delle circostanze di fatto concretamente verificatesi.

In seguito all'accaduto, con nota del 28.5.2018, i genitori degli alunni della classe

3^-OMISSIS- venivano invitati dal Dirigente scolastico a partecipare - in data

31.5.2018 - ad un incontro per comunicazioni riguardanti il predetto stage .

Durante tale incontro, organizzato sub specie di un Consiglio di Classe straordinario,

la prof.ssa -OMISSIS- invitava "l'intero Consiglio a valutare eventuali sanzioni che vadano

ad incidere sulla valutazione del comportamento, finalizzate ad una presa di coscienza della

responsabilità non solo individuale dei singoli implicati, ma collettiva, dell'intero gruppo che

irresponsabilmente ha ignorato i rischi, assumendo un atteggiamento omertoso".

Il 18.6.2018 venivano poi pubblicati i c.d. "quadri", recanti la trascrizione dei voti

scolastici decisi dal Consiglio di Classe nel corso dello scrutinio finale; in tale

occasione le ricorrenti venivano a conoscenza della valutazione del proprio

"comportamento", con voto assegnato di sei/decimi. Lo stesso voto in condotta

risultava, altresì, essere stato attribuito indistintamente a tutti i componenti il

gruppo.

Insorgevano le ricorrenti avverso tali esiti provvedimentali articolando i seguenti

motivi di ricorso: 1. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in

diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed

ingiustizia manifesta. Sviamento; 2. Violazione ed erronea applicazione di legge -

art. 27 Cost., artt. 4 e 9-ter d.p.r. n. 249/1998. Eccesso di potere per erronea

presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione;

illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 3. Eccesso di potere per difetto di

istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei

diritti di partecipazione al procedimento e di difesa; 4. Abnormità e violazione per

mancata applicazione del principio di tipicità delle sanzioni. Violazione ed erronea

applicazione di legge - art. 4, d.p.r. n. 249/1998. Violazione del regolamento

d'istituto del -OMISSIS-"-OMISSIS-" e del regolamento viaggi d'istruzione e uscite

didattiche; 5. Violazione del punto 1.2 del piano dell'offerta formativa (POF) del -

OMISSIS-"-OMISSIS-". Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di

motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta; 6. Violazione ed

erronea applicazione di legge: art. 4, commi 1 e 3, statuto degli studenti. Violazione

ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei diritti

di partecipazione al procedimento e di difesa. In via gradata. Eccesso di potere per

difetto di istruttoria; 7. Violazione di legge - art. 5 co. 2 lett. c), d.lgs. n. 297/1994 -

art. 2 co. 4., d.p.r. n. 249/1998. Violazione dei diritti di partecipazione al

procedimento; 8. In via gradata. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4

statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento

d'istituto. Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.

Occorreva, dunque, procedere ad una più precisa e puntuale istruttoria, che potesse

far luce, in contraddittorio con tutti gli interessati, sul preciso andamento dei fatti,

in modo da fornire anche una compiuta via d'uscita pedagogica ad una vicenda

oggettivamente assai pro-OMISSIS-ematica, sia per la sua pericolosità immediata,

che per le sue conseguenze possibili di medio-lungo periodo.

Una punizione indiscriminata dell'intero gruppo-classe, ottenuta per la via

surrettizia di un severo voto in condotta attribuito a ciascuno degli alunni della 3^-

OMISSIS-, si appalesa essere stata una misura oggettivamente sproporzionata e

priva di giustificazione razionale, in particolare nei confronti di quegli alunni rimasti

del tutto ignari dell'andamento dei fatti ed, eventualmente, chiusisi in un

imbarazzato silenzio a fronte della grave piega che stavano prendendo gli eventi

(coinvolgimento della polizia francese, perquisizioni personali, ritardo nel recarsi

all'imbarco del volo di ritorno, etc.).

A fronte di tale omessa istruttoria ed alla evidente sproporzionalità fra

provvedimenti adottati e situazione oggettiva determinatasi in fatto, il ricorso dovrà

essere accolto, con l'annullamento del provvedimento in oggetto, attributivo alle

ricorrenti dell'ingiustificato voto di 6/10 in condotta.

In sede di necessaria riedizione del potere successiva al giudicato amministrativo di

annullamento, sarà onere del -OMISSIS-"-OMISSIS-" rivalutare la posizione delle

due ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS- alla luce di quanto evidenziato nel presente

provvedimento, se del caso estendendo discrezionalmente i relativi provvedimenti

a tutti coloro che si siano trovati nella medesima condizione delle predette e tanto

per elementari, quanto doverose, considerazioni di parità di trattamento.

Resta, altresì, nelle facoltà del Consiglio di Classe il decidere le modalità attraverso

cui la riedizione del potere valutativo dovrà essere svolta, se ad esempio tramite

formali procedimenti disciplinari a carico dei singoli alunni o se tramite una mirata

iniziativa pedagogica volta a favorire una effettiva presa di coscienza sulla oggettiva

gravità dei fatti portata all'attenzione di questo Tribunale e successiva valutazione

degli esiti della medesima.

Da ultimo, tenuto conto della natura della controversia, dei rapporti delle ricorrenti

con l'istituzione scolastica resistente, oltre che della minima attività processuale in

concreto svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale

compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Unica,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l'effetto, annulla i provvedimenti in oggetto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30

giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in

qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici

o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità dei

minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato

idoneo ad identificare gli interessati riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

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