I giudici amministrativi del Tar Puglia, Sezioni Unite, con la sentenza n. 1223 del 12 settembre 2018, hanno stabilito che il sei in condotta attribuito a tutti gli alunni di una classe, è illegittimo se non è stata provata la condotta colpevole di tutti i componenti della classe .
I Fatti
I genitori di due alunne minorenni di un Istituto di Scuola Secondaria di Secondo Grado impugnavano, nell'interesse delle proprie figlie, avanti al Tar della Puglia il provvedimento con cui il consiglio di classe aveva deciso di attribuire all'intera classe il sei in condotta per il comportamento grave adottato solo da alcuni alunni.Era accaduto che all'aeroporto Orly di Parigi, di ritorno di uno stage linguistico due alunne erano state accusate di un fatto grave per la sottrazione di merce in uno dei tanti negozi. Al ritorno in sede l'insegnante accompagnatrice presentava una relazione scritta sull'accaduto al Dirigente ove per il grave comportamento veniva chiamata in causa l'intera classe. Veniva convocato un consiglio di classe straordinario e successivamente al momento della stesura degli scrutini veniva stabilito di attribuire a tutti quanti gli alunni il voto di 6/10 in condotta
Nel ricorso proposto venivano mosse diverse doglianze dai ricorrenti:1-Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 2. Violazione ed erronea applicazione di legge -art. 27 Cost., artt. 4 e 9-ter d.p.r. n. 249/1998. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento e di difesa; 4. Abnormità e violazione per mancata applicazione del principio di tipicità delle sanzioni. Violazione ed erronea applicazione di legge - art. 4, d.p.r. n. 249/1998. Violazione del regolamento d'istituto Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta; 6. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4, commi 1 e 3, statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento e di difesa. In via gradata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 7. Violazione di legge - art. 5 co. 2 lett. c), d.lgs. n. 297/1994 - art. 2 co. 4., d.p.r. n. 249/1998. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento; 8. In via gradata. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4 statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. Ci si lamentava delle modalità con le quali era stata effettuata la istruttoria che si presentava assai lacunosa e senza il coinvolgimento delle interessate. Infine si metteva in evidenza la sproporzione della misura applicata rispetto alla condotta delle ricorrenti che comunque erano rimaste estranee ai gravi fatti rimproverati alle compagne di classe che si erano rese responsabili dell'accaduto.
Motivazione
Il Tar adito ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso proposto, infatti dall'istruttoria effettuata non è emerso alcun elemento fattuale in relazione al presunto "atteggiamento omertoso" imputabile direttamente in capo a tutti gli alunni della classe. Invero,a causa del grave comportamento riferito solo ed esclusivamente a due alunne, tutti gli altri si sono visti costretti a subire le conseguenze della incresciosa vicenda sa vicenda "frutto di irresponsabilità ed incoscienza"
I giudici amministrativi hanno di fatto accolto il ricorso in quanto l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto, prima di procedere ad attribuire a tutti gli alunni della classe il sei in condotta, effettuare una valutazione del comportamento individualizzato per ciascuno alunno.La punizione indiscriminata dell'intero gruppo-classe, si appalesa essere stata una misura oggettivamente sproporzionata e priva di giustificazione razionale, soprattutto nei confronti di chi ha dovuto subire tra l'altro l'imbarazzo di vedersi coinvolta nei controlli e nell'attività di perquisizione ad opera degli agenti della polizia francese.
Per tali motivi il ricorso è stato accolto ed il provvedimento con cui era strato attribuito alle ricorrenti il voto di 6 in condotta annullato.
Segue sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2018, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, quali esercenti la potestà genitoriale rispettivamente sulle
minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe
Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, -OMISSIS-Statale "-
OMISSIS-" - -OMISSIS-(BA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- delle determinazioni assunte il 12.6.2018 dal Consiglio di Classe della 3^-
OMISSIS- -OMISSIS-- -OMISSIS-presso -OMISSIS-Statale "-OMISSIS-" in -
OMISSIS-(BA) durante lo scrutinio del secondo quadrimestre, anno scolastico
2017/2018, relativamente alle ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS-, come risultanti
dai verbali di pari data e dal relativo Allegato A, nonché dal tabellone ad essi allegato,
recante trascrizione dei voti, nella parte in cui attribuiscono alle ricorrenti la
valutazione per il "comportamento" pari a sei/decimi, voto conosciuto per
affissione nei locali scolastici in data 18.6.2018;
- delle determinazioni assunte dal Consiglio di Classe Straordinario della 3^-
OMISSIS-, come risultanti dai relativo Verbale n. 3 del 31.5.2018, conosciuto in
data 19.7.2018 a seguito di accesso agli atti;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque
connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d'interesse delle
ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca e del -OMISSIS-Statale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-(BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 il dott. Alfredo
Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Domenico Torre
e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una
sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizione previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6.8.2018, -OMISSIS-e -OMISSIS-, quali
esercenti la potestà genitoriale rispettivamente sulle minori -OMISSIS-e -
OMISSIS-, adivano il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari,
chiedendo l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano in fatto che le minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, durante l'anno
scolastico 2017/2018, avevano frequentato la classe 3^-OMISSIS- presso il –
OMISSIS-"-OMISSIS-" di -OMISSIS-(BA), caratterizzandosi come "studentesse di
elevato profilo", avendo conseguito alte votazione in tutte le materie ed, in particolare,
un voto in condotta di 9/10 al primo quadrimestre.
Nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 maggio 2018, il Liceo organizzava uno stage
linguistico di Alternanza Scuola-Lavoro in Parigi, cui partecipavano anche le
predette minori .
Il 24.5.2018, al momento del ritorno in Italia da detto stage , si verificava un
increscioso episodio, relazionato per iscritto dalla docente accompagnatrice,
prof.ssa -OMISSIS-, come segue: "il giorno 24 maggio alle ore 10.30 circa mi trovavo c/o
l'aeroporto di Parigi/Orly, con l'intero gruppo partecipante allo stage e la prof.ssa -OMISSIS-
, in attesa del volo di ritorno a Napoli delle 12.30.
Dopo aver effettuato il check-in per l'imbarco del bagagli, mi viene richiesto dagli studenti, così
come accaduto nei giorni precedenti, di poter effettuare un giro tra gli esercizi commerciali presenti
nell' aeroporto. Accordato il permesso, dopo consuete raccomandazioni di comportamento corretto,
gli studenti si dirigevano a piccoli gruppi in alcuni esercizi commerciali attigui, mentre la scrivente
e la prof.ssa -OMISSIS-, vigilavano verificando dove si dirigesse ogni gruppo.
Dopo alcuni minuti, vengo contattata telefonicamente da un'alunna, (OMISSIS), che mi
informava di recarmi c/o il "Victoria's Secret" per sopraggiunte problematiche. Giunta sul posto,
mi interfaccio con la responsabile del citato esercizio commerciale che mi comunica di aver sorpreso
un'alunna in possesso di merce non acquistata e di averla invitata a restituire quanto preso.
L'alunna, dopo aver restituito il maltolto, si era allontanata. Tuttavia, la responsabile sosteneva
di essere sicura che la ragazza avesse omesso di restituire qualcos'altro; lei nel frattempo aveva
informato gli agenti della polizia presenti nell'aeroporto di quanto accaduto che stavano per
raggiungerci, e mi invitava a radunare tutti i ragazzi del gruppo.
Dopo alcuni minuti, tutti mi raggiungono c/o il Victoria's Secret e la titolare dello stesso, riconosce
(OMISSIS) della 3 -OMISSIS-, quale responsabile di quanto precedentemente illustrato.
Con gli agenti, la titolare del negozio e la ragazza ci dirigiamo c/o un camerino ed io
invito(OMISSIS) a restituire qualsiasi altra cosa avesse sottratto, ancora in suo possesso.
La ragazza, visibilmente spaventata, si reca allora dall'amica (OMISSIS) della 3-OMISSIS-,
per riprendere ciò che le aveva precedentemente consegnato (un paio di slip).
Entrambe le ragazze vengono severamente ammonite dagli agenti di polizia che le individuano
come "esecutrice del furto e complice".
Successivamente gli agenti e la titolare del negozio, invitandomi ad allontanarci, mi comunicano di
aver compreso che si e trattato di un gesto sconsiderato frutto di irresponsabilità ed incoscienza e
che non sarebbe stata esposta alcuna denuncia. Tuttavia, al fine di far comprendere le gravi
conseguenze di tale gesto, gli agenti avrebbero proceduto alla perquisizione, in mia presenza, di ogni
singolo studente al termine del quale avrebbero severamente ammonito le due ragazze responsabili.
Dopo aver cercato di contenere e calmare gli animi di tutti gli altri studenti, per quanto stava
accadendo, io sottoscritta chiedevo di pagare quanta era stato sottratto, ringraziando per la
comprensione riscontrata.".
Sottolineavano, in particolare, le ricorrenti che le proprie figlie non avevano preso
parte in alcun modo all'increscioso episodio sopra ricordato, risultando, anzi,
vittime delle circostanze di fatto concretamente verificatesi.
In seguito all'accaduto, con nota del 28.5.2018, i genitori degli alunni della classe
3^-OMISSIS- venivano invitati dal Dirigente scolastico a partecipare - in data
31.5.2018 - ad un incontro per comunicazioni riguardanti il predetto stage .
Durante tale incontro, organizzato sub specie di un Consiglio di Classe straordinario,
la prof.ssa -OMISSIS- invitava "l'intero Consiglio a valutare eventuali sanzioni che vadano
ad incidere sulla valutazione del comportamento, finalizzate ad una presa di coscienza della
responsabilità non solo individuale dei singoli implicati, ma collettiva, dell'intero gruppo che
irresponsabilmente ha ignorato i rischi, assumendo un atteggiamento omertoso".
Il 18.6.2018 venivano poi pubblicati i c.d. "quadri", recanti la trascrizione dei voti
scolastici decisi dal Consiglio di Classe nel corso dello scrutinio finale; in tale
occasione le ricorrenti venivano a conoscenza della valutazione del proprio
"comportamento", con voto assegnato di sei/decimi. Lo stesso voto in condotta
risultava, altresì, essere stato attribuito indistintamente a tutti i componenti il
gruppo.
Insorgevano le ricorrenti avverso tali esiti provvedimentali articolando i seguenti
motivi di ricorso: 1. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in
diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed
ingiustizia manifesta. Sviamento; 2. Violazione ed erronea applicazione di legge -
art. 27 Cost., artt. 4 e 9-ter d.p.r. n. 249/1998. Eccesso di potere per erronea
presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione;
illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 3. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei
diritti di partecipazione al procedimento e di difesa; 4. Abnormità e violazione per
mancata applicazione del principio di tipicità delle sanzioni. Violazione ed erronea
applicazione di legge - art. 4, d.p.r. n. 249/1998. Violazione del regolamento
d'istituto del -OMISSIS-"-OMISSIS-" e del regolamento viaggi d'istruzione e uscite
didattiche; 5. Violazione del punto 1.2 del piano dell'offerta formativa (POF) del -
OMISSIS-"-OMISSIS-". Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di
motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta; 6. Violazione ed
erronea applicazione di legge: art. 4, commi 1 e 3, statuto degli studenti. Violazione
ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei diritti
di partecipazione al procedimento e di difesa. In via gradata. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria; 7. Violazione di legge - art. 5 co. 2 lett. c), d.lgs. n. 297/1994 -
art. 2 co. 4., d.p.r. n. 249/1998. Violazione dei diritti di partecipazione al
procedimento; 8. In via gradata. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4
statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento
d'istituto. Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
Occorreva, dunque, procedere ad una più precisa e puntuale istruttoria, che potesse
far luce, in contraddittorio con tutti gli interessati, sul preciso andamento dei fatti,
in modo da fornire anche una compiuta via d'uscita pedagogica ad una vicenda
oggettivamente assai pro-OMISSIS-ematica, sia per la sua pericolosità immediata,
che per le sue conseguenze possibili di medio-lungo periodo.
Una punizione indiscriminata dell'intero gruppo-classe, ottenuta per la via
surrettizia di un severo voto in condotta attribuito a ciascuno degli alunni della 3^-
OMISSIS-, si appalesa essere stata una misura oggettivamente sproporzionata e
priva di giustificazione razionale, in particolare nei confronti di quegli alunni rimasti
del tutto ignari dell'andamento dei fatti ed, eventualmente, chiusisi in un
imbarazzato silenzio a fronte della grave piega che stavano prendendo gli eventi
(coinvolgimento della polizia francese, perquisizioni personali, ritardo nel recarsi
all'imbarco del volo di ritorno, etc.).
A fronte di tale omessa istruttoria ed alla evidente sproporzionalità fra
provvedimenti adottati e situazione oggettiva determinatasi in fatto, il ricorso dovrà
essere accolto, con l'annullamento del provvedimento in oggetto, attributivo alle
ricorrenti dell'ingiustificato voto di 6/10 in condotta.
In sede di necessaria riedizione del potere successiva al giudicato amministrativo di
annullamento, sarà onere del -OMISSIS-"-OMISSIS-" rivalutare la posizione delle
due ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS- alla luce di quanto evidenziato nel presente
provvedimento, se del caso estendendo discrezionalmente i relativi provvedimenti
a tutti coloro che si siano trovati nella medesima condizione delle predette e tanto
per elementari, quanto doverose, considerazioni di parità di trattamento.
Resta, altresì, nelle facoltà del Consiglio di Classe il decidere le modalità attraverso
cui la riedizione del potere valutativo dovrà essere svolta, se ad esempio tramite
formali procedimenti disciplinari a carico dei singoli alunni o se tramite una mirata
iniziativa pedagogica volta a favorire una effettiva presa di coscienza sulla oggettiva
gravità dei fatti portata all'attenzione di questo Tribunale e successiva valutazione
degli esiti della medesima.
Da ultimo, tenuto conto della natura della controversia, dei rapporti delle ricorrenti
con l'istituzione scolastica resistente, oltre che della minima attività processuale in
concreto svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Unica,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l'effetto, annulla i provvedimenti in oggetto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in
qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici
o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità dei
minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato
idoneo ad identificare gli interessati riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore