Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 25 Maggio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Non sempre i posti vacanti in sostegno sono coperti da docenti specializzati

 Con riferimento agli insegnanti di sostegno che hanno conseguito la specializzazione al fine di soddisfare il fabbisogno di posti vacanti, le graduatorie di istituto, in cui tali docenti sono presenti, non costituiscono canale a tempo indeterminato ai sensi del D.lgs. n. 297/1994. In buona sostanza, gli insegnanti in questione non necessariamente devono essere assegnatari di tali posti perché non si tratta di posti «stabili ma connessi alle effettive esigenze degli alunni con disabilità, il cui numero muta annualmente, con conseguente loro possibile residualità».

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 6372 del 24 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente è una docente che ha conseguito il titolo di specializzazione sulla base del fabbisogno dei posti vacanti e disponibili. L'insegnante lamenta il fatto che:

Alla luce di tale situazione, la ricorrente ha adito il Tar Lazio.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici amministrativi.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, appare opportuno prendere in esame la normativa vigente in materia. 

 Preliminarmente il D.M. n. 249/2010:

Con riferimento, poi, alle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché, per la sola scuola secondaria, il D.M. n. 579/2018 stabilisce che le assunzioni innanzi indicate sono effettuate in coerenza al reale fabbisogno di personale e sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.

Tornando al caso in esame, la ricorrente ha partecipato al percorso formativo per conseguire la specializzazione in sostegno al fine di soddisfare il fabbisogno di copertura di posti vacanti. Malgrado ciò, la docente lamenta il fatto che non è stata assunta e che sono stati convocati altri insegnanti non abilitati o non specializzati. E questo, a suo dire, è imputabile al D.M. n. 579/2018 su richiamato che:

Queste mancanze, secondo la docente, rendono illegittimo tale decreto.

Di diverso avviso è il Tar. Quest'ultimo, infatti, riprende quanto sostenuto nella relazione della P.A. non contestata dalla ricorrente, secondo cui:

Alla luce delle su esposte considerazioni, pertanto, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente, i Giudici amministrativi hanno rigettato il suo ricorso. 

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