Con sentenza del 28/01/2022 n.1042/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio esaminando un caso in cui è stata posta in essere una costruzione pubblicitaria senza la relativa autorizzazione, ha ritenuto applicabile lo speciale procedimento sanzionatorio previsto dall'art.23, co.13 bis, CdS, secondo cui, "in caso di abusiva collocazione di insegne pubblicitarie si procede prima con la diffida e poi con la eventuale rimozione d'ufficio, sanzionando la violazione della diffida (...) con una pena pecuniaria". (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).
I fatti di causa
La ricorrente, titolare di un Cinema, ha installato una struttura pubblicitaria costituita da pannelli reclamizzanti i film in programmazione, illuminati da fari. La P.A. ha diffidato la ricorrente a rimuovere questa struttura, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, in quanto posta in essere senza la relativa autorizzazione comunale, come da regolamento dell'ente, con l'avvertimento che in caso di inottemperanza avrebbe dato luogo all'esecuzione coattiva della rimozione. Nella sua determinazione, la P.A. ha richiamato il verbale di accertamento della Polizia Municipale che ha sanzionato la ricorrente.
Quest'ultima, dopo aver ricevuto notifica del provvedimento di diffida e aver acquisito il verbale di accertamento di violazione richiamato, ha formulato osservazioni difensive all'Amministrazione rimaste, però, senza riscontro. Conseguentemente la ricorrente ha adito il Tar per l'annullamento del provvedimento, lamentando in particolare:
- l'inapplicabilità al caso in esame delle disposizioni del Codice della Strada relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli, trattandosi di struttura posta in luogo privato non interferente con la circolazione,
- la non necessarietà dell'autorizzazione che viene esclusa espressamente dalle norme in tema di installazione di mostre e vetrine nel territorio comunale per la pubblicità effettuata su facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo e riferita alle rappresentazioni in programmazione.
Costituitasi in giudizio, la P.A. ha evidenziato che la diffida è stata adottata in quanto l'immobile risulta sottoposto a Tutela Monumentale ai sensi del D.lgs. 42/2004, pertanto è soggetto al divieto di affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni Culturali senza la preventiva autorizzazione del Soprintendente.
Così la causa è giunta al vaglio dei giudici amministrativi.
La decisione del Tar
Per quanto attiene alla necessità dell'autorizzazione, il Tar ha ricordato che a norma dell'art. 49 co.1 D. Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali "E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili(...)". Quanto alla norma del Regolamento comunale che esclude la necessità della preventiva autorizzazione nel caso di insegne che pubblicizzano le rappresentazioni, il Tar ha evidenziato che questa norma non è applicabile al caso in esame in quanto non riguarda l'ipotesi in cui l'edificio sia soggetto a vincolo monumentale ed in ogni caso trattandosi di norma secondaria non potrebbe prevalere su fonti di diritto primario, come il Codice dei Beni Culturali.
Quanto al profilo sanzionatorio, i giudici amministrativi hanno rilevato che non risulta applicabile l'art.211 del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada), recante la disciplina sulle modalità di opposizione alla "Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive" (attratta tra l'altro nella giurisdizione del Giudice ordinario).
Ciò in quanto questo articolo disciplina la diversa ipotesi in cui l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi costituisce sanzione accessoria ad una sanzione pecuniaria. Nella fattispecie in esame, invece, trova applicazione lo speciale procedimento sanzionatorio previsto dall'art.23, co.13 bis D.Lgs. n.285/1992. Infatti a norma dell'art.162 Codice dei Beni Culturali la violazione del divieto stabilito dall'art.49 cit. è punito con le sanzioni previste dall'art.23 D.Lgs. n. 285/1992. Quest'ultimo articolo prevede che "In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione (...) l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto (…)." Decorso inutilmente questo termine, l'ente proprietario provvede a rimuovere il mezzo pubblicitario e "a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario." Infine l'art.23 cit. prevede che chiunque violi le prescrizioni indicate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.
Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.