Come già auspicato in queste righe due settimane orsono, il cosiddetto "Decreto Antifrode", pubblicato e rubricato nella Gazzetta Ufficiale 269/2021 come D.L. 11 novembre 2021 n. 157, prevede l'estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie; la prescrizione è già operativa, infatti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.
Facendo seguito alla novella normativa, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 312528 pubblicato venerdì scorso, ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce tempestivamente le modifiche introdotte dal D.L. n. 157/2021 e nel dettaglio, dall'art. 1 comma 1 lett. b) che introduce all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto e/o cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione edilizia altrimenti spettante, dispone che:
-il contribuente richieda il visto di conformità (lett. a);
-i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 (lett. b).
La novità descritta, prevista dalla lett. a), impone l'estensione del visto di conformità, fino ad oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative al superbonus del 110%, a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni edilizie diverse dal superbonus; mentre la novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 implica l'estensione dell'obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, della congruità delle spese, sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi relativi al superbonus 110%, a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020.
Quindi, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75- 80-85%, l'attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della detrazione all'interno della propria dichiarazione fiscale, ma diviene obbligatoria se il contribuente esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Peraltro, l'attestazione di congruità a cui devono attenersi i tecnici abilitati, dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati ai prezzari regionali e prezzari DEI, ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica. Sul punto urgono tempestivi ed opportuni chiarimenti sulla disciplina dei rapporti transitori, in quanto simili blitz normativi devono essere sufficientemente accompagnati da altrettanta immediatezza nell'illustrazione del quadro applicativo.
Nell'attesa, se è ormai assodato che sussiste l'obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche se relativi a spese sostenute in precedenza, parrebbe di contro ragionevole chiarire che l'attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che siano state sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data.
Trattasi di norme restrittive ma che consentono al Governo di prorogare anche per il 2022 e seguenti le agevolazioni legati all'edilizia; possiamo sostenere che l'inasprimento delle norme e dei controlli è stato l'obolo da pagare per evitare la cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti, veri elementi propulsivi delle agevolazioni che stanno monopolizzando l'incremento del PIL dell'ultimo semestre.
Meditate contribuenti, meditate.