Di Elsa Sapienza su Martedì, 20 Giugno 2023
Categoria: Giurisprudenza TAR

Supplenza negata. Non è possibile l’esclusione sulla base dell’algoritmo, nel caso di mancata conoscenza delle sedi.

 L'ordinanza 13 febbraio 2023 del Tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato il diritto dell'insegnante che aveva fatto ricorso, a vedersi assegnato l'incarico al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente, attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati nei mesi di ottobre 2022.

Le ragioni di tale decisione erano legate all'algoritmo usato dal Ministero.

Il giudice a seguito del ricorso del legale precisa che un dispositivo di esclusione tanto stringente presuppone un esplicita e completa indicazione delle tipologie sulle quali la richiedente avrebbe potuto consapevolmente esprimere le proprie opzioni perché solo a queste condizioni alla mancata richiesta si può attribuite il carattere della rinuncia. 

 Ciò significa che, al momento della presentazione della domanda devono essere conoscibili le effettive caratteristiche dei singoli posti per cui fare domanda, in quanto solo così la scelta risulta effettivamente ponderata.

Nel giudizio la ricorrente ribadisce di aver presentato la domanda pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, resi noti solo successivamente alla scadenza del termine per le domande .
Pertanto tale elemento viene indicato nella domanda cautelare, tra le ragioni specifiche che fanno ritenere sussistente il requisito del fumus boni iuris.

 L'ulteriore requisito del periculum in mora, è invece determinato dal fatto che, l'esclusione dalla procedura di reclutamento determinerebbe per la ricorrente un pregiudizio evidente dovuto non solo al mancato svolgimento dell'incarico ma anche alla perdita della possibilità di conseguire il punteggio di servizio, che determinerebbe nel collocamento della ricorrente nelle future graduatorie un fattore di svantaggio ingiusto destinato a riprodursi nel tempo.

Alla luce di ciò il Tribunale di Roma concede in via cautelare, l'assegnazione della docente all'incarico previsto, nelle more della definizione del giudizio di merito.

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