Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 08 Maggio 2023
Categoria: Fisco e Tributi

Super bonus edile: altra possibilità.

Il provvedimento datato 18 aprile 2023 n. 132123 emesso dall'Agenzia delle Entrate ha disciplinato la facoltà, prevista dall'art. 9 comma 4 del D.L. n. 176/2022, di fruire in dieci rate annuali costanti dei crediti d'imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativi al superbonus ex art. 119 del D.L. n 34/2020, al bonus barriere 75% ex art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 e al sisma bonus di cui all'art. 16 comma da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013.

In adempimento a tali disposizioni, il 02 maggio scorso, l'AdE ha messo a punto le funzioni del servizio web denominato "Piattaforma cessione crediti" per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d'imposta derivante dall'opzione ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, possono trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in dieci anni e, effettuare un'interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l'utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d'imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

La ripartizione in dieci anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d'imposta che siano riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus, contraddistinti con codici tributo 6921, 7701 e 7711;

- agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus - codici tributo 7708 e 7718 -, o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative a sisma bonus identificate dai codici tributo 6923, 7703 e 7713 o bonus barriere 75% - codici tributo 7707 e 7717.

La ripartizione in dieci rate annuali, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima.

A seguito della conferma di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d'imposta selezionata, la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l'importo della quota originaria, con l'indicazione, per ciascuna rata, dell'anno di riferimento, dell'importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione e del codice tributo che la identifica.

All'uopo si rammenta che, con la risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito dei codici tributo ad hoc per le rate risultanti dalla ripartizione in 10 anni, quali: "7711", per i crediti da superbonus, "7772", per i crediti da sisma bonus, e "7773", per i crediti da bonus barriere al 75%; la risoluzione ha inoltre istituito ulteriori codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 comunicate dopo il 1° aprile 2023.

Sarà rivitalizzato il super bonus da questo intervento? Ne dubito, ma chi vivrà vedrà.

Meditate contribuenti, meditate. 

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