Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 14 Agosto 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Successione nel processo civile: focus alla luce della recente giurisprudenza

Inquadramento normativo: Artt. 110-111 c.p.c.

Successione nel processo civile per morte della parte o per il venir meno di questa per altra causa: Se, nel processo, viene meno una parte per morte o per altra causa, il processo prosegue ad opera del suo successore universale o nei confronti di quest'ultimo. Con particolare riferimento all'ipotesi di sopravvenuta morte in corso di causa, la legittimazione processuale «si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario». Infatti, «la semplice delazione (conseguente alla successione) non è presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendo, pur sempre, la materiale accettazione» (Cass. 13571/2006, richiamata da Cass. civ., n. 116/2019).

Successione a titolo particolare nel diritto controverso: Se, nel corso del giudizio, il diritto oggetto di causa è trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. «Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto».

Successione a titolo particolare e intervento nel processo del successore: Una volta che, nel corso del processo, è trasferito a titolo particolare il diritto controverso, il giudizio – come sopra detto – prosegue tra le parti originarie. E ciò in considerazione del fatto che «l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare» (Cass., S.U. N 22727/2011; Cass. n. 1552/2011; n. 21773/2014, richiamate da Cass. civ., n. 28684/2018). 

Quest'ultimo non diventa, automaticamente e per effetto del trasferimento suddetto, litisconsorte necessario. Egli assume tale qualità quando:

(Cass. civ. n. 22035/2016, richiamata da Tribunale Vicenza,, sentenza 17 aprile 2019).

La facoltà di intervenire nel processo e di impugnare la sentenza prevista a favore del successore a titolo particolare risponde all'esigenza di garantire a quest'ultimo il diritto di tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato della pronuncia anche nei suoi confronti. Ove il successore a titolo particolare si avvalga di tale facoltà, è possibile estromettere dal processo l'alienante, ma occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e del successore stesso (Cass. civ., n, 8052/2003, richiamata da Tribunale Enna, sentenza 22 maggio 2018).

La successione nell'ipotesi del venir meno della parte e nel caso di trasferimento del diritto controverso: La successione a titolo particolare nel diritto controverso si differenzia da quella nel processo nell'ipotesi del "venir meno" della parte per morte o per altra causa in quanto la prima, «con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare», punta l'attenzione su una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate (Cass. n.15869/2018; n. 12310/2018, richiamate da Cass. civ., n. 28684/2018). Invece, il secondo tipo di successione circoscrive il tutto sul venir meno della parte. In buona sostanza, «la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto».

Detta questione va esaminata «con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non, in caso di interruzione del processo, anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d'impulso volti a riattivare il processo stesso. Ne consegue che, in queste ipotesi, il giudice deve dare seguito all'istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, restando impregiudicato l'accertamento dell'effettiva spettanza del diritto medesimo all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione» (Cass., n. 420872012, richiamata da Cass. civ., n. 18775/2017).

Successore a titolo particolare nel diritto controverso e giudizio di impugnazione: «Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria» (Cass., n. 12035/2010, n. 3056/2011, richiamate da Cass. civ., n. 20482018). Con riferimento al giudizio di legittimità, si ritiene che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, «può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche, in difetto di un'espressa previsione normativa, intervenire» (Cass., n. 5759/2016; n. 11375/2010, richiamate da Cass. civ., n. 33444/2018). Un intervento in tal senso è consentito per esercitare il potere di azione che gli deriva dall'acquistata titolarità del diritto controverso, soltanto quando non sia costituito il dante causa e al fine di evitare un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Cass. n. 11638/2016; n. 23439/2017, richiamate da Cass. civ., n. 33444/2018). 

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