Di Elsa Sapienza su Martedì, 12 Dicembre 2023
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Studente bocciato vince il ricorso ma la scuola lo boccia di nuovo.

 Il caso trae origine dalla non ammissione di un alunna alla classe successiva e la sentenza riguarda un fatto trattato dal Consiglio di Stato, con atto del 7/12/2023, n° N. 01603/2023 che ha per oggetto l'impugnazione della non ammissione dell'alunna alla classe successiva.

Accade difatti che, parte ricorrente impugnava il provvedimento di non ammissione alla classe successiva chiedendo anche la sospensione in via cautelare.

Il Tar rigettava la domanda cautelare e la scuola procedeva alla rivalutazione dell'alunna confermando la prima decisione.

Contro il medesimo nuovo provvedimento di non ammissione parte ricorrente ha, altresì agito.

In particolare, parte ricorrente lamentava che la commissione che aveva rivalutato l'alunna era formata dai medesimi docenti che a fine anno scolastico avevano deciso per la non ammissione alla classe successiva, riproponendo sostanzialmente il medesimo giudizio, senza tener conto del ritardo della scuola nell'attuazione del piano didattico personalizzato.

 Il Consiglio di Stato, pronunciatosi con ordinanza in parte respingeva e in parte accoglieva il ricorso, statuendo che "considerato che, non avendo l'Amministrazione scolastica fatto pervenire alcun elemento, dagli atti acquisiti al giudizio risulta che in adempimento della predetta ordinanza sia stata compiuta la prescritta rivalutazione dell'alunna, con la motivata conferma del giudizio di non ammissione alla classe successiva, ma non che sia stato finora attivato il predetto piano didattico personalizzato, pur essendosi il nuovo anno scolastico già avviato" e ordinando, quindi, all'Istituto scolastico ed al competente Ufficio scolastico regionale, ciascuno per quanto di competenza, "di approntare e sottoporre ai genitori ed attivare immediatamente un adeguato piano didattico personalizzato, assicurando il suo svolgimento per l'intera durata dell'anno scolastico".

Afferma l'organo giudicante, che, il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di non ammissione alla classe successiva adottati dall'amministrazione scolastica è espressione di discrezionalità tecnica che il Giudice può sindacare solo per quanto concerne i profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti.

Restano invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola, così come l'apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico – scientifiche e il giudizio di valore che caratterizza l'attività didattica.

 Il G.A. non può quindi sindacare sulle valutazioni relative all'apprendimento dell'alunno.

Per quanto invece concerne il PDP, esso ha lo scopo di garantire il successo formativo degli alunni e non quello di garantire l'acceso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento raggiunto.

Pertanto, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l'anno scolastico da parte dell'istituto non costituiscono, per essi soli, sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore, ma possono comportare, eventualmente, una responsabilità della scuola per le omissioni compiute.

Ed ancora osserva il Consiglio di Stato, in materia di verbalizzazione, esso è stato sottoscritto dal segretario e dal Dirigente scolastico ed ha la funzione di provare le modalità di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura qualora non sia stato validamente provato che detta funzione sia rimasta compromessa.

Il verbale, costituisce un documento valevole ad attestare il contenuto della volontà collegiale. Un suo possibile vizio non compromette la bocciatura.

Pertanto la sottoscrizione del segretario è requisito necessario e sufficiente pe perfezionarlo perché proviene dall'autore del verbale che ne attesta la autenticità, ma, la mancata sottoscrizione da parte di uno dei commissari non ne inficia la legittimità ed esistenza.

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