La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1473/23 dice stop ai post intimidatori su facebook con i quali si promette vendetta.
Così deciso dalla Corte nei confronti di un soggetto che prometteva vendetta nei confronti del suo avvocato.
La quinta sezione penale ha affermato che il fatto va valutato con criterio medio ed in base alle concrete circostanze del fatto.
Tutto ciò significa che non si deve aver riguardo al fatto che il soggetto, in questo caso l'avvocato, si sia concretamente sentito minacciato, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia sufficiente ad agire sulla libertà morale della vittima il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie.
Rischia quindi la condanna chi pubblica postcon frasi intimidatorie, potendo essere punito per minacce.
Ma che cosa è la minaccia?
La minaccia è un atteggiamento intimidatorio volto a far temere allavittima, implicitamente o esplicitamente, l'avverarsi di un evento dannoso verso la sua integrità fisica, il suo patrimonio, o ai danni di una persona a lei vicina.
Il pericolo prospettato deve essere serio, rilevante e diretto alla salute o alla privacy della vittima, tale da scatenare uno stato di preoccupazione e ansia nella persona che riceve la minaccia.
Anche se ricevuti tramite Social Network o messaggistica come whatsapp, sono perseguibili tanto quelli ricevuti verbalmente di persona o per telefono.
Ad ogni modo una minaccia deve essere adeguatamente valutata in funzione della circostanza, delle condizioni dell'autore e dell'effetto sulla vittima.
Dal punto di vista delle sanzioni, il codice penale all'articolo 612 punisce chi effettua una minaccia con una multa fino a 1032 euro.
La multa è aggravata se l'autore si nasconde nell'anonimato e quindi sono assenti elementi che ne consentano il riconoscimento.
In questi casi è prevista la reclusione fino ad un anno.
Il reato di minaccia è procedibile a querela di parte entro 90 giorni.