Di Alessandra Garozzo su Giovedì, 25 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Niente prescrizione per coimputato che non abbia impugnato se estinzione maturata dopo irrevocabilità della sentenza

Un importantissimo principio in materia di processo penale è stato dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha in questo modo portato a soluzione un risalente contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici: della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può in alcun modo beneficiare il coimputato che non abbia impugnato, qualora la causa estintiva sia maturata dopo che la sentenza emessa nei suoi confronti sia diventata irrevocabile.

Le Sezioni unite sono intervenute in subjecta materia traendo spunto originario dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nel 2010, e dalla successiva sentenza della Corte di Appello partenopea che aveva dichiarato non doversi procedere per essere i reati contestati agli imputati estinti per prescrizione.
Con quest´ultima sentenza, i giudici di appello avevano dato atto, in motivazione, della esistenza di un contrasto giurisprudenziale decidendo di aderire alla tesi in base alla quale il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell´imputato non impugnante non sarebbe di ostacolo alla estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Affermando, inoltre, che l´unica condizione prevista dall´art. 587 c.p.p. era che l´impugnazione non fosse fondata su motivi esclusivamente personali, a nulla rilevando che la prescrizione nel caso di specie si fosse verificata successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna per il non appellante.

Per la riforma della suindicata sentenza il procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione, denunciando l´inosservanza o l´erronea applicazione di una serie di norme dell´ordinamento, per avere la sentenza impugnata seguito erroneamente un orientamento già disatteso dalle Sezioni unite.
Con ordinanza del 17 maggio 2017, la Quinta sezione rimetteva nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite, individuando la questione oggetto del contrasto giurisprudenziale nei seguenti termini: "Se l´effetto estensivo ex articolo 587 CPP della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima della irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso, ovvero, fermo restando il presupposto che l´impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell´impugnante, anche nell´ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante".
LA DECISIONE
Le Sezioni unite, innanzitutto, hanno dato atto che l´opinione ormai generalizzata tanto della dottrina che dalla giurisprudenza individua la ratio della prescrizione nella esigenza politica di soprassedere alla irrogazione di sanzioni penali dopo un determinato lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato. Tenendo conto di tale esigenza, è evidente, secondo i giudici, l´importanza che assume la relazione tra l´imputato e il termine temporale definito dal legislatore. Pertanto, le scelte personali compiute dall´imputato nel corso del processo, non possono non incidere, ha affermato il giudice di legittimità, sui tempi della procedura e sul verificarsi o meno della causa estintiva della prescrizione.
Il codice, hanno continuato le Sezioni unite, con l´articolo 587, comma 1, prevede che nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l´impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. Trattasi di disposizione che prevede il cosiddetto effetto estensivo dell´impugnazione e che è stata interpretata come "dettata dalla esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto una valida impugnazione". In definitiva, nei confronti del coimputato non impugnante, hanno continuato le Sezioni Unite, "si forma il giudicato, che potrà essere revocato solo al momento dell´accoglimento della impugnazione non strettamente personale svolta da altro coimputato".

Così chiariti i tratti peculiari della prescrizione e dell´effetto estensivo non è rimasto alle SS.UU. che trarre le conclusioni dai due istituti. L´effetto estensivo di cui all´articolo 587 CPP riguarda "questioni o situazioni oggettive concernenti il processo, sostanzialmente uguali. Diverso è invece il caso della prescrizione del reato, il cui verificarsi nel corso del processo dipende da scelte individuali ed è legato anche alle situazioni personali degli imputati". Da ciò derivando che, dalla applicazione della prescrizione nei confronti di concorrenti nello stesso reato possono derivare giudicati diversi ma non per questo contraddittori. Cioè, in altre parole, che "l´effetto estensivo della pronuncia di prescrizione non può riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello scorrere del tempo. Mentre, quando l´effetto estensivo della prescrizione si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante, si può sostenere che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione opere in suo favore". In tal caso, infatti, hanno concluso le Sezioni Unite, "non è intervenuta la cesura della sentenza irrevocabile che segna il limite di ogni possibile computo del tempo di prescrizione e la relazione tra imputazione e tempo di prescrizione ancora in atto per il coimputato non impugnante". Su una tale situazione, pertanto, "possono utilmente riverberarsi gli effetti di una impugnazione altrui che porti ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione".
Per le considerazioni sopra svolte alla questione devoluta le Sezioni unite hanno fornito la seguente risposta: "L´effetto estensivo ex articolo 587 CPP della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo".

Per gli effetti, le Sezioni hanno, nella fattispecie rimessa al loro esame, accolto il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli annullando senza rinvio la sentenza.
SI ALLEGA SENTENZA
Alessandra Garozzo
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