Di Daniela Bianco su Lunedì, 18 Giugno 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto di famiglia e minorile

Spese straordinarie dei figli nei giudizi di separazione e divorzio: non sempre vanno stabilite al 50% a carico di ciascun genitore

 Una delle cause che determina un accentuato conflitto tra i genitori (coniugati e non), nella fase patologica del loro rapporto, è certamente quella riguardante le spese straordinarie dei figli da corrispondersi oltre all'ordinario assegno di mantenimento mensile. Il problema concerne l'individuazione di tali spese oltre la modalità del contributo di ciascun genitore al loro concreto esborso.

Già da tempo diversi Tribunali (per citarne qualcuno ad esempio Reggio Calabria, Bologna, Pescara, etc.) hanno approntato dei Protocolli in materia, al fine di ridurre il contenzioso tra gli ex coniugi soprattutto durante la fase patologica del proprio rapporto. Pertanto per prassi, già in seno ai provvedimenti provvisori assunti a seguito dell'udienza presidenziale, viene fatta un'elencazione abbastanza completa ed esaustiva delle voci di spesa da considerare "straordinarie". Trattasi di spese imprevedibili nell' "an" e non preventivamente determinabili nel "quantum" rispetto alle spese da sostenere quotidianamente per i figli, distinguendo tra esse, quelle che sono subordinate o meno al consenso dell'altro genitore, quali a titolo esemplificativo spese medico-sanitarie, scolastiche, ludiche o parascolastiche e sportive.

Recentemente anche il Consiglio Nazionale Forense, ha avvertito la necessità di approntare delle linee guida, diffuse con nota del 29.11.2017, per uniformare la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. Viene quindi specificata l'esigenza di provvedere all'equa ripartizione di quelle spese ulteriori ex art. 337 ter c.c., che non rientrano nell'ordinario contributo che viene stabilito normalmente per il mantenimento dei figli.

Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo per contribuire al suddetto mantenimento e pertanto i genitori sono tenuti ad adempiere a tale obbligazione sulla base del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. Tale articolo nel disciplinare i provvedimenti riguardo ai figli al suo IV comma stabilisce che " salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".

Finalità delle suddette linee guida del CNFè stata quella di distinguere specificatamente le due categorie di spese "ordinarie" e "straordinarie" o c.d. extra assegno e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il "preventivo consenso".


ln caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate 1)spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

2)spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:

-libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

3)Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;

Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.

Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia; organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Di particolare importanza è stata la previsione del criterio di rimborso al genitore anticipatario: sul punto è stato previsto dalle linee guida che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

L'applicabilità del principio di proporzionalità anche alle spese straordinarie è stato stabilito dalla Suprema Corte con recente pronuncia, Cass. civ. [ord.], sez. VI, 01-03-2018, n. 4811 secondo cui "a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (nella specie, la suprema corte ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto). In senso conforme si era espressa in precedenza Cass. sentenza n. 17089/2013.

Anche il Tribunale di Reggio Calabria, uniformandosi ai suddetti principi, con recente sentenza n. 1165/2017, nel regolamentare le spese straordinarie da porre a carico dei genitori, ha posto a carico del marito le spese straordinarie nella misura dell'80%, in considerazione del fatto che la ex moglie non svolgesse attività lavorativa, fosse priva di redditi propri e già per questo destinataria di un assegno di mantenimento per sé, in perfetta armonia con quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. e dunque nella piena realizzazione del dettato normativo.

Si auspica quindi che per il futuro riesca a ridursi il contenzioso sul punto, facendo fedele applicazione dei criteri espressi.

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